MetaPsi

Tutela, valorizzazione e promozione della professione dello Psicologo

Chi siamo

MetaPsi è un Progetto nato dall’iniziativa di un gruppo di Psicologhe e Psicologi, uniti da una comune visione della Professione e della psicologia.

Il nome METAPSI è costruito a partire dalla preposizione greca che esprime i concetti di “insieme per”, “in direzione di”, “a proposito di”, “aldilà di”, “oltre”, “attraverso”, ecc. Racchiude inoltre la parola italiana “meta”, per mantenerci orientati all’orizzonte della professione, per l’intera comunità delle psicologhe e psicologi.

Il direttivo di MetaPsi

Enrico Rizzo – Presidente

Psicologo, iscritto all’Ordine Psicologi Regione Siciliana n.3194, ambito clinico e sessuologico, con sede a Palermo. Fondatore nel 2013 di “Psicologi non Psicoterapeuti“.
🌐 Sito personale

Marta Marcellini – Segretaria

Psicologa, iscritta all’Albo degli Psicologi della Toscana n.9437, ambito clinico e scolastico, con sede a Firenze.
🌐 Sito personale

Elisabetta Gabriele – Vicepresidente e Tesoriere

Psicologa, iscritta all’Ordine Psicologi Piemonte n.5061, ambito clinico e formativo, con sede a Torino.
🌐 Sito personale

Simone Gioia – Vicepresidente

Psicologo, iscritto all’Ordine Psicologi Lombardia n.19110, ambito clinico e formazione, con sede a Mantova.
🌐 Sito personale

Il nostro manifesto

Una comunità di Psicologhe e Psicologi solidale e libera da luoghi comuni, pregiudizi e discriminazioni in ambito formativo e professionale, dove ogni singolo professionista possa esprimere tutte le proprie potenzialità a beneficio di tutti i colleghi e di tutta la cittadinanza. 

Clicca qui per leggere tutto il nostro manifesto (revisione a Luglio 2024)

METAPSI è un Progetto nato dall’iniziativa di un gruppo di Psicologhe e Psicologi, uniti da una comune visione della Professione e della psicologia:  

  • Dott. Enrico Rizzo, Psicologo, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana, n. 3194
  • Dott.ssa Elisabetta Gabriele, Psicologa, iscritta Albo degli Psicologi del Piemonte, n. 5061
  • Dott. Simone Gioia Psicologo, iscritto all’Albo degli Psicologi della Lombardia, n. 19110
  • Dott.ssa Gioia Iannitti, Psicologa, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio, n. 24279
  • Dott.ssa Marta Marcellini, Psicologa, iscritta all’Albo degli Psicologi della Toscana, n.9437

Il nome METAPSI è costruito a partire dalla preposizione greca che esprime i concetti di “insieme per”, “in direzione di”, “a proposito di”, “aldilà di”, “oltre”, “attraverso”, ecc. Racchiude inoltre la parola italiana “meta”, per mantenerci orientati all’orizzonte della professione, per l’intera comunità delle psicologhe e psicologi.

L’intento dei fondatori di METAPSI, infatti, è quello di proseguire – arricchendo e amplificando – il lavoro di informazione e sensibilizzazione iniziato nel 2013 e portato avanti dal dott. Enrico Rizzo, all’interno del gruppo Facebook “ PNP – Psicologi non psicoterapeuti”, che ad oggi vanta più di 25 mila iscritti. PNP è nato con lo scopo di contrastare i luoghi comuni e i pregiudizi che limitano l’esercizio libero, autonomo e consapevole della professione sanitaria di Psicologo, e in particolare il suo ruolo terapeutico nei contesti pubblici e privati.

Per queste ragioni, METAPSI si pone come finalità la tutela, la valorizzazione e la promozione della professione di Psicologo in tutte le aree della psicologia (non solo la clinica) in cui la sua presenza è necessaria o utile, valorizzando l’Articolo 1 della Legge 56/89 – Ordinamento della Professione di Psicologo :

Articolo 1: “La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Vision di METAPSI

Una comunità di Psicologhe e Psicologi solidale e libera da luoghi comuni, pregiudizi e discriminazioni in ambito formativo e professionale, dove ogni singolo professionista possa esprimere tutte le proprie potenzialità a beneficio di tutti i colleghi e di tutta la cittadinanza. 

Obiettivi di METAPSI

  • Rappresentare i bisogni e i diritti formativi e professionali di tutte le Psicologhe e tutti gli Psicologi all’interno e all’esterno della categoria professionale, agendo per soddisfarli e farli rispettare; 
  • Stimolare la riflessione critica e il dibattito politico interno alla categoria professionale, nel rispetto della Legge, del Codice Deontologico e dei principi della democrazia;
  • Contrastare i luoghi comuni e i pregiudizi, interni ed esterni alla categoria professionale, che limitano l’agire professionale nel rapporto con i colleghi e con l’utenza; 
  • Contrastare ogni forma di discriminazione in ambito formativo e lavorativo causata da scarsa conoscenza, disinformazione, interessi economici e/o lobbistici;
  • Monitorare il lavoro degli enti di formazione e intervenire nei casi in cui vengano offerte e pubblicizzate proposte formative che discriminano le Psicologhe e gli Psicologi che non si stanno specializzando in psicoterapia (o in altre aree della psicologia) o che non siano già specializzati;
  • Valorizzare ogni traiettoria formativa e la differenziazione professionale in termini di ambiti di intervento e di approcci teorico-pratici;
  • Promuovere una sana e corretta informazione in merito ai percorsi formativi delle Psicologhe e degli  Psicologi e alle sue aree di intervento; 
  • Raccogliere dati quantitativi e qualitativi relativi alla professione di Psicologo e al suo contesto di appartenenza (ad es. bisogni formativi, criticità professionali e difficoltà lavorative);
  • Informare e sensibilizzare enti e istituzioni, relativamente alle competenze e ai bisogni della professione di Psicologo; 
  • Proporre modifiche di documenti, linee guida e normative qualora dovessero discriminare e/o limitare il lavoro professionale dello Psicologo; 
  • Monitorare decisioni e interventi di politica professionale che possano danneggiare la professione di Psicologo od ostacolarne la sua affermazione, e valutare possibili azioni di tutela;
  • Identificare e segnalare all’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi comportamenti professionali deontologicamente scorretti, che ledono l’immagine professionale, sanitaria e/o terapeutica dello Psicologo; 
  • Sostenere e collaborare con gruppi politici, professionali e non, che condividono i nostri obiettivi e i nostri valori; 
  • Contrastare il modello psicoterapeuticocentrico della cura, ovvero l’idea ampiamente diffusa secondo la quale l’unica forma di cura e/o terapia psicologica possibile in Italia sia la psicoterapia, che in verità rappresenta solo una sottocategoria del vasto insieme delle terapie psicologiche. 

I Diritti dello Psicologo

  • Tutte le Psicologhe e gli Psicologi hanno i medesimi diritti formativi e professionali a prescindere da: genere, anno di iscrizione all’Ordine, anni di esercizio professionale, qualifiche accademiche e/o professionali e orientamento teorico;
  • Ogni Psicologa ed ogni Psicologo ha diritto a ricevere un’adeguata formazione, fin dal percorso universitario, che consenta di operare responsabilmente e con piena competenza nello svolgimento delle attività indicate nell’articolo 1 della L. 56/89;
  • Tutte le tirocinanti e tutti i tirocinanti, in ambito psicologico, hanno il diritto a svolgere un adeguato tirocinio professionalizzante, che consenta – sotto supervisione – di sviluppare conoscenze e strumenti pratici, terapeutici e non, che permettano loro di lavorare in autonomia negli ambiti di competenza dello Psicologo (diagnosi, assessment, prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione, formazione, didattica, ricerca); 
  • Ogni Psicologa ed ogni Psicologo, in quanto professionista sanitario, ha diritto ad una maggiore possibilità di accesso a Scuole di Specialità pubbliche;
  • Ogni Psicologa ed ogni Psicologo ha diritto ad autodeterminarsi nel proprio percorso formativo professionale, vedendone pienamente riconosciuto il valore e senza ricevere discriminazione, anche quando il percorso non esiti in un titolo di Specialità;  
  • Ogni specializzanda e ogni specializzando, di area psicologica e psicoterapeutica, ha diritto ad un tirocinio pratico retribuito ;  
  • Ogni Psicologa ed ogni Psicologo ha diritto di partecipare a bandi o selezioni professionali aventi come fine l’individuazione di professioniste e di professionisti che possano operare, legalmente, nell’ambito delle attività indicate nell’articolo 1 della L. 56/89, anche in mancanza del Diploma della Scuola di Specializzazione; 
  • Ogni Psicologa ed ogni Psicologo ha diritto a non essere discriminato in ambito lavorativo per mancanza della specializzazione in psicoterapia; 
  • Ogni Psicologa e ogni Psicologo ha diritto ad una chiara definizione dei suoi Atti Tipici che consenta loro di differenziarli, in modo chiaro, dalla psicoterapia (così come viene intesa in Italia) e dall’operato di altri professionisti; 
  • Ogni Psicologa e ogni Psicologo ha diritto a non essere giudicato, svalutato, attaccato o offeso, per la sua formazione e professionalità,  in luoghi pubblici, compreso internet,  da parte di nessun collega; 
  • Ogni Psicologa ed ogni Psicologo, operante in ambito clinico-sanitario, ha diritto al pieno riconoscimento del suo ruolo di terapeuta, qualora operi con il fine di promuovere, mantenere e recuperare lo stato di salute psicofisico e relazionale delle persone;
  • (da rivedere e completare) Ogni Psicologo e ogni Psicologa ha il diritto ad una chiara definizione degli articoli del codice deontologico al fine di evitare involontarie violazioni dello stesso. 
  • Ogni Psicologa e ogni Psicologo ha diritto al riconoscimento della propria formazione ECM, sia essa espletata tramite l’erogazione diretta di crediti, sia tramite le corrispondenti esenzioni legate a master o specializzazioni;
  • Ogni Psicologa e ogni Psicologo ha diritto al pieno riconoscimento della sua crescita professionale che può derivare dalle sue esperienze professionali, dalle sue formazioni continue, ECM e non, ovvero ad una corretta valorizzazione delle proprie specificità professionali; 
  • Ogni Psicologa e ogni Psicologo  ha il diritto di scegliere liberamente la propria formazione e gli strumenti di lavoro teorico-pratici che ritiene più adeguati per il raggiungimento dei propri obiettivi professionali, senza che alcuno o alcun ente di formazione impedisca d’apprenderli e/o successivamente utilizzarli (ad esempio limitando l’accesso ai corsi ai soli specializzandi in psicoterapia e/o alle e agli psicoterapeuti).

Credenze e Valori di base di MetaPsi

MetaPsi crede che ogni Psicologa e ogni Psicologo sia un professionista a cui va riconosciuta la piena autonomia in ambito formativo e professionale, come espresso dalla Legge e dal Codice deontologico. 

MetaPsi crede che ogni Psicologa e ogni Psicologo, a prescindere dal genere e dagli anni di formazione, abbia una sua specifica professionalità fatta di conoscenze e competenze che meritano la piena valorizzazione da parte di tutta la comunità. 

MetaPsi crede che il rapporto tra colleghi debba ispirarsi profondamente al principio della colleganza ovvero del rispetto reciproco delle proprie individualità e competenze, del supporto reciproco, e dello spirito di collaborazione e condivisione

MetaPsi crede nella cultura del confronto e dello scambio reciproco tra colleghe e colleghi, promuovendo la cultura dell’intervisione e della supervisione, la partecipazione sociale e politica, e il lavoro di gruppo, per contrastare il crescente isolamento ed individualismo professionali. MetaPsi crede che la comunità delle Psicologhe e degli Psicologi debba avere una profonda apertura al dialogo, e non debba mai rinunciare alla possibilità di confrontarsi democraticamente e rispettosamente con punti di vista diversi dal proprio come quelli derivanti da altre professioni.

MetaPsi crede che la crescita della professione sia possibile solo in presenza di chiarezza e trasparenza dell’informazione. Per questa ragione, MetaPsi rifiuta ogni forma di ambiguità o vaghezza nelle comunicazioni, ogni luogo comune e pregiudizio che possa creare confusione o limitare la libertà di scelta di chi intende offrire od accedere ai servizi della professione. 

MetaPsi crede fermamente che non debba essere messo in discussione il fatto che le Psicologhe e gli Psicologi stiano svolgendo percorsi di cura, quindi terapeutici, quando operano in ambito clinico-sanitario. Ovvero siano professionisti sanitari che attivano processi di cura, terapia e/o cambiamento finalizzati al mantenimento, alla promozione e al recupero della salute e del benessere delle persone. MetaPSI crede fortemente nella tutela, valorizzazione, promozione del ruolo terapeutico dello Psicologo.

MetaPsi crede che la comunità professionale delle Psicologhe e degli Psicologi possa cambiare in meglio, ma che per farlo sia necessario avere il coraggio e la determinazione per sfidare paure, resistenze e interessi di certi gruppi politici e istituzionali, legati al mondo della formazione. 

Come associarsi

Vuoi associarti? Compila il seguente form e segui le istruzioni, ti contatteremo a breve.

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Clicca qui per leggere lo statuto di MetaPsi APS

Titolo I – Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata

  1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata “MetaPsi APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

  2. L’Associazione ha sede legale in Palermo.

  3. Essa opera in ambito nazionale e internazionale.

  4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

  5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopi

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

  3. Essa opera nei seguenti settori:

    1. interventi e prestazioni sanitarie (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera b);

    2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera c);

    3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera d);

    4. formazione universitaria e post-universitaria (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera g);

    5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera h);

    6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del terzo settore (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera i);

    7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera l);

    8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera w);

  1. L’Associazione desidera valorizzare e promuovere la figura della psicologa e dello psicologo come attore sociale e sostenere l’applicazione delle discipline, delle tecniche e delle conoscenze elaborate dalla Psicologia e negli ambiti affini, promuovendone la piena adozione e legittimazione in contesti sanitari, socio-educativi, formativi e aziendali, quali mezzi di sviluppo e crescita personale e comunitaria. L’Associazione persegue pertanto i seguenti scopi:

    1. sensibilizzare la cittadinanza riguardo alla figura dello psicologo, facendone conoscere le competenze di consulenza, diagnosi, sostegno, abilitazione, riabilitazione, prevenzione e ricerca, attraverso la divulgazione di corrette informazioni e la creazione di materiali informativi;

    2. esplorare tematiche professionali, normative e etiche, stimolando una riflessione critica su come gli psicologi possano affrontare le necessità emergenti della società e rispondere alle sfide della salute mentale collettiva e individuale;

    3. promuovere la collaborazione tra individui enti, associazioni e istituzioni che abbiano a cuore la tutela e valorizzazione della psicologia in quanto risorsa collettiva di pari dignità rispetto a tutti gli altri ambiti di studio, operativi e professionali della salute;

    4. promuovere l’approfondimento e la formazione continua tra gli addetti ai lavori, ma anche tra coloro che vogliono avvicinarsi e rimanere informati in merito alle Psicologia e agli ambiti affini;

    5. stimolare la partecipazione e il dibattito tra gli addetti ai lavori e con la società civile, attraverso la creazione di spazi di discussione e confronto;

    6. promuovere e sostenere a livello istituzionale l’applicazione delle competenze psicologiche nei vari ambiti operativi (scuola, lavoro, famiglia, …), anche attraverso iniziative di proposizione legislativa;

    7. contrastare i luoghi comuni e i pregiudizi che limitino l’agire della psicologa e dello psicologo nel rapporto con i colleghi e con l’utenza e combattere ogni forma di discriminazione legata a ignoranza, disinformazione, interessi economici e/o lobbistici;

    8. generare e promuovere una corretta informazione in merito alle tematiche psicologiche, in particolare relativamente alla formazione e alle aree di intervento;

    9. raccogliere, analizzare e diffondere dati quantitativi e qualitativi relativi alla pratica psicologica, al suo contesto di appartenenza e agli ambiti connessi e, ove possibile, produrre proposte di modifica di documenti, linee guida, e normative qualora in contrasto con gli obiettivi e i valori dell’Associazione;

    10. contrastare la parcellizzazione tecnica e l’insistenza specialistica sempre più diffusi nello studio e nella pratica della psicologia, valorizzando al contempo la pluralità e le attività essenziali (prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, e sostegno).

Art.3 – Attività

  1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

    1. organizzazione di attività educative e formative a tutti i livelli, compresa la formazione universitaria e post-universitaria, anche attraverso l’uso di mezzi digitali, per favorire l’apprendimento, l’approfondimento e la diffusione delle tematiche oggetto degli scopi sociali;

    2. organizzazione e partecipazione ad eventi, incontri e convegni al fine di promuovere, studiare e approfondire i temi e le attività dell’Associazione e promuovere il dibattito tra gli esperti;

    3. progettazione, organizzazione e gestione, anche indiretta, di campagne informative relative alle tematiche trattate dall’Associazione, rivolgendosi sia al pubblico dei potenziali utenti, sia alle istituzioni;

    4. progettazione, organizzazione e gestione, anche indiretta, di iniziative di ricerca e studio in ambito psicologico e negli ambiti affini;

    5. organizzazione e gestione, anche indiretta, di iniziative finalizzate alla raccolta, catalogazione e conservazione di dati quantitativi e qualitativi, utili per analisi e ricerche;

    6. progettazione e gestione, anche indiretta, di servizi psicologici, anche di ampio respiro, destinati al pubblico degli utenti;

    7. sottoscrizione di accordi di convenzione e collaborazione con aziende, enti pubblici e privati, concentrandosi in particolare verso la sempre più ampia e profonda applicazione delle pratiche psicologiche nei diversi ambiti (famigliare, scolastico, lavorativo, …)

    8. organizzazione e gestione di iniziative finalizzate alla verifica dello stato dell’arte e all’eventuale aggiornamento normativo in merito a tematiche legate alla psicologia e ai suoi ambiti operativi;

    9. attivazione di laboratori artistici e organizzazione di mostre a carattere temporaneo e/o stabile;

    10. sviluppo e creazione di progetti multimediali quali, ad esempio,

      1. Siti web

      2. Applicazioni

      3. Contenuti audio e video

    11. gestione di attività editoriali, anche in forma digitale;

    12. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

  2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso (D. M. 107/2021). L’organo deputato all’individuazione delle suddette attività secondarie e strumentali è il Consiglio Direttivo.

  3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art.4 – Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti, purché maggiorenni.

  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art.5 – Associati

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

  2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

  3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

  4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

  5. Sono individuate tre categorie di associati:

    1. gli associati ordinari. Sono coloro che entrano a far parte dell’Associazione a seguito della procedura prevista dall’articolo 6 del presente statuto;

    2. gli associati fondatori. Sono coloro che erano presenti al momento della costituzione dell’Associazione. I soci fondatori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale;

    3. gli associati onorari. Sono persone fisiche che si sono distinte in modo particolare per l’Associazione o per le sue finalità. La qualifica di socio onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo solo in caso di voto positivo unanime e si perde per dimissioni volontarie o per decisione del Consiglio. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

  6. Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono soggetti ai medesimi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti dell’Associazione, ivi compresi il diritto all’elettorato attivo e passivo.

Art.6 – Procedura di ammissione

  1. Ai fini dell’adesione all’Associazione in qualità di associato ordinario, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

  2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

  3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

  4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

  5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore, o l’esercente la potestà genitoriale, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art.7 – Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:

    1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

    2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

    3. esaminare i libri sociali, presentando espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.15, c.2, del presente Statuto.

  3. Gli associati hanno il dovere di:

    1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

    2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

    3. versare la quota associativa e le eventuali quote suppletive nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

  4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e/o rivalutabili.

Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di associato si perde per:

    1. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

    2. morosità a seguito del mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro il 31 dicembre di ogni anno per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto.

  1. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

    1. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

    2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

    3. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

  2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

  3. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo III – Norme sul volontariato

Art.9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

  1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

  2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

  3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

  2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

  3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto all’art. 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Titolo IV – Organi sociali

Art.11 – Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:

    1. l’Assemblea dei soci;

    2. l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

    3. l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

  2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.12 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

  2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

    1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

    2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o in alternativa, un membro del Consiglio Direttivo, procederà in sua vece.

  4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, o email, o altro mezzo digitale equivalente, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

  5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidente, in ordine di anzianità, o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

  2. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

    1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

    2. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

    3. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

    4. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

    5. eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

    6. attribuire all’organo di controllo funzioni di revisione contabile, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore, avendo cura di verificare i requisiti di legge;

    7. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

    8. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

    9. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

    10. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo, o da altro organo sociale, o comunque previsto dalla legge.

  2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

    1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo;

    2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

  2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente

costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  1. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

  1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

  2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

  3. Fino al raggiungimento della maggiore età, l’associato minorenne esercita il proprio diritto di voto per il tramite del genitore, o dell’esercente la potestà genitoriale. Gli associati minorenni in regola con il versamento della quota associativa concorrono, per il tramite di chi li rappresenta, al raggiungimento dei quorum richiesti.

  4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.

  2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

  3. I Consiglieri durano in carica 5 (Cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

  2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

  3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

  4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidente, partendo da quello più anziano; in assenza queste figure è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

  7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

  8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.18 – Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

    1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

    2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

    3. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

    4. nominare il Presidente

    5. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

    6. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

    7. decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

    8. deliberare la convocazione dell’Assemblea;

    9. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

    10. decidere sulla nomina del Presidente Onorario;

    11. decidere sulla nomina del Comitato Consultivo e dei suoi componenti;

    12. decidere in merito alla nomina di responsabili operativi cui assegnare compiti di responsabilità connessi ad aree di attività coerenti con le finalità dell’Associazione. I Responsabili operativi possono essere remunerati per il loro lavoro e può essere messo a disposizione un budget per adempiere ai compiti loro assegnati.

    13. decidere in merito alla nomina e alla revoca del titolo di associato onorario;

    14. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

    15. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

    16. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

    17. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

    18. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

  2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, o uno degli associati, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

  3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 – Il Presidente: poteri e durata in carica

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

  2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

  3. La carica di Presidente può essere revocata dall’Assemblea degli associati.

  4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

  5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

    1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

    2. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

    3. nominare il segretario e fino a due vicepresidente;

    4. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

    5. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

  6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito da uno dei Vicepresidente, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento di questi, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

  1. La carica di Consigliere si perde per:

    1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

    2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

    3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.2, del presente Statuto;

    4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto.

  2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite elezione suppletiva alla prima Assemblea ordinaria utile. Il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui si verifica uno dei casi sopra descritti di decadenza dalla carica. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

  3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

  1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

  2. L’organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

  3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

  4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

  5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

  6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono:

    1. essere indipendenti;

    2. esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

  7. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

  8. almeno un membro dell’organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c. 2 del Codice Civile.

Art.22 – Competenze dell’organo di controllo

  1. È compito dell’organo di controllo:

    1. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

    2. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

    3. esercitare il controllo contabile;

    4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

    5. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

    6. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

  2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora al momento dell’attribuzione della funzione di revisione legale dei conti vi siano membri non iscritti all’apposito registro questi ultimi devono dimettersi e si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

  1. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 – Responsabilità degli organi sociali

  1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

  2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V – Organi consultivi Art.24 – Il Presidente Onorario

  1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario scegliendolo tra gli ex presidenti dell’Associazione.

  2. Il Presidente Onorario, una volta nominato, assume un ruolo di rappresentanza e agisce come garante del mantenimento dello spirito associativo e del perseguimento degli scopi originari così come definiti dai fondatori.

  3. Il Presidente Onorario partecipa e presiede le riunioni del Comitato Consultivo di cui è membro di diritto. Ha inoltre la possibilità di essere presente alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

  4. La carica di Presidente Onorario è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso, e decade in caso di dimissioni volontarie o decesso.

Art.25 – Il Comitato Consultivo

  1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato Consultivo scegliendo i componenti tra i soci fondatori e i soci che abbiano maturato almeno 5 (cinque) anni di anzianità associativa consecutivi. Il Presidente Onorario, se nominato, è membro di diritto del Comitato Consultivo.

  2. Il Comitato Consultivo, qualora nominato, è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri.

  1. Il Comitato Consultivo, una volta nominato, assume un ruolo di verifica del mantenimento dello spirito associativo e del perseguimento degli scopi originari così come definiti dai fondatori. La sua azione si rivolge in particolare nei confronti del Consiglio Direttivo, il quale, se un membro del Comitato lo richiede, dovrà presentare una relazione dettagliata in merito ai progetti e alle azioni che intende intraprendere. A seguito dell’analisi della documentazione presentata il Comitato potrà presentare parere consultivo e non vincolante al Consiglio Direttivo.

  2. I membri del Comitato Consultivo hanno la possibilità di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

  3. La carica di membro del Comitato Consultivo è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso, e decade in caso di dimissioni volontarie o decesso.

Titolo VI – I libri sociali

Art.26 – Libri sociali e registri

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

    1. il libro degli associati;

    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

  2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

  3. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

  4. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Titolo VII – Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio Art.27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 – Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

    1. quote associative;

    2. contributi pubblici e privati;

    3. donazioni e lasciti testamentari;

    4. rendite patrimoniali;

    5. attività di raccolta fondi;

    6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

    7. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

    8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 – Bilancio di esercizio

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il 30 aprile di ogni anno.

  3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

  4. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

  5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, o ne ricorrano i presupposti di legge (art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore), il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

  6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Titolo VIII – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio Art.30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX – Titoli onorifici

Art. 31 – Sostenitori

  1. A coloro i quali aderiscono idealmente agli scopi dell’Associazione, tramite il supporto anche morale alle sue iniziative, o eventualmente tramite la donazione liberale all’Associazione di denaro e/o di beni e servizi, potrà essere assegnato il titolo di sostenitore.

  2. Il titolo di sostenitore è puramente onorifico e non obbliga in alcun modo chi se ne fregia nei confronti dell’Associazione.

  3. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento revocare il titolo qualora esso ritenga che siano venute meno le caratteristiche necessarie a ricoprire il ruolo.

Titolo X – Disposizioni finali Art.32 – Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Palermo, 25 luglio 2025

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