Quando un Ordine degli Psicologi sostiene o patrocina protocolli e convenzioni che escludono gli Psicologi non “psicoterapeuti”, il punto non è soltanto organizzativo. La questione vera è capire se quell’esclusione riguardi davvero attività riservate alla psicoterapia oppure se venga estesa, in modo improprio, anche ad attività che la legge colloca già nell’area tipica dello Psicologo. Se l’esclusione tocca attività riconducibili al sostegno, alla prevenzione o all’abilitazione-riabilitazione, il rischio è che l’Ordine finisca per avallare una lettura riduttiva della professione psicologica.

La legge 56/1989 distingue infatti due piani diversi. L’art. 1 attribuisce allo Psicologo le attività di prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico. L’art. 3 stabilisce invece che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica richiede una specifica formazione post-laurea. Da questa struttura normativa deriva una conseguenza chiara: la professione di Psicologo non coincide con la sola psicoterapia. La psicoterapia è una parte specifica e riservata del campo psicologico, ma non ne esaurisce tutto il perimetro.

Da qui nasce il punto più importante. Non tutto ciò che ha rilievo clinico o terapeutico in senso ampio deve essere qualificato automaticamente come psicoterapia. Se un protocollo o una convenzione parte invece dal presupposto opposto, cioè dal fatto che una certa attività debba essere trattata come psicoterapia solo perché riguarda sintomi, trauma, sofferenza o recupero del funzionamento, allora si rischia di restringere senza base sufficiente l’area di attività che la legge già riconosce allo Psicologo.

Il problema più serio di questi protocolli non è quindi la selezione in sé, ma il criterio che la giustifica. Se si presenta come “psicoterapia” ciò che, per finalità e contenuto, può invece rientrare nel sostegno, nella prevenzione o nella riabilitazione psicologica, il requisito del titolo di “psicoterapeuta” diventa potenzialmente non pertinente. La contestazione, allora, non mette in discussione la riserva di legge sulla psicoterapia. Mette in discussione il suo uso improprio come criterio generale di esclusione.

Questa criticità emerge ancora di più quando gli stessi enti ammettono ai corsi anche specializzandi in psicoterapia che non sono ancora “psicoterapeuti”. Questo dato non rende di per sé illecito il corso privato, ma mostra una contraddizione concreta. Se il contenuto fosse davvero riservato in modo pieno a chi possiede già il titolo finale, non si capirebbe perché debba essere aperto anche a chi quel titolo non lo ha ancora conseguito. Questa incoerenza indebolisce la tesi secondo cui il requisito del titolo sarebbe sempre indispensabile.

Il problema cambia radicalmente quando interviene un Ordine. Un ente privato, entro certi limiti, può organizzare corsi non abilitanti e scegliere il proprio target. Un Ordine professionale, invece, non è un privato qualsiasi. La legge 56/1989 attribuisce all’Ordine funzioni pubblicistiche e gli affida anche il compito di curare l’osservanza delle leggi sulla professione. Questo significa che l’Ordine non dovrebbe rafforzare interpretazioni riduttive della professione psicologica né sostenere accordi che trattano come esterne alla professione attività che la legge colloca già nell’art. 1.

In questo quadro diventano rilevanti anche i principi generali dell’azione amministrativa. L’art. 97 della Costituzione impone imparzialità e buon andamento. La legge 241/1990 richiede che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge e sia retta da criteri di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Richiede inoltre motivazione, corretta istruttoria, gestione dei conflitti di interesse e garanzia del diritto di accesso agli atti. Se un Ordine patrocina o valorizza convenzioni costruite su requisiti non chiaramente pertinenti rispetto alla legge professionale, possono quindi emergere profili di disparità di trattamento, difetto di istruttoria, irragionevolezza, eccesso di potere o sviamento.

Anche il Codice Deontologico vigente rafforza questa impostazione. L’art. 6 tutela l’autonomia professionale e stabilisce che la psicologa e lo psicologo accettano solo condizioni di lavoro che non la compromettano, salvaguardando la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. Questo non significa che ogni Psicologo possa svolgere qualsiasi attività senza limiti. Significa però che l’autonomia professionale non può essere compressa da accordi che, senza una base normativa chiara, riducano spazi professionali che la legge già riconosce.

I profili criticabili, in concreto, possono essere diversi. Può esserci disparità di trattamento tra iscritti. Può esserci irragionevolezza del requisito richiesto. Può esserci carenza di istruttoria, se non è stata verificata la vera natura dei contenuti. Può esserci sviamento, se il patrocinio viene usato per rafforzare una certa lettura della professione invece di applicare in modo neutrale la legge. Possono inoltre emergere problemi di trasparenza, conflitti di interesse e corretto uso di risorse o utilità istituzionali. Questi elementi non equivalgono automaticamente a un illecito già accertato, ma costituiscono basi serie per una contestazione amministrativa, per una diffida e per una richiesta di accesso agli atti.

La conclusione più corretta è quindi questa. La legge 56/1989 non riduce la professione psicologica alla sola psicoterapia. Riconosce invece allo Psicologo un perimetro proprio, che comprende prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione. La psicoterapia è una parte specifica e riservata, non la misura di tutto il resto. Per questa ragione un Ordine dovrebbe evitare di sostenere protocolli o convenzioni costruiti su presupposti riduttivi o su criteri selettivi non adeguatamente fondati. Quando ciò accade, il problema non è solo professionale. È anche giuridico, amministrativo e deontologico.

Fonti

Legge 56/1989
Codice Deontologico – testo vigente CNOP
Legge 241/1990
Costituzione, art. 97

  • Enrico Rizzo

    Enrico Rizzo è Psicologo della sessualità maschile e Presidente di MetaPsi Aps. Riceve in studio a Palermo e online.

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