C’è un modo sbagliato di usare le sentenze: citarle come formule definitive, senza leggerne davvero oggetto, contesto e motivazione. Ed è proprio quello che accade spesso quando si parla di Psicologo, psicoterapia e “psicoterapeuta”. Se si parte dai testi normativi e poi si leggono le decisioni giurisprudenziali dentro i loro limiti reali, il quadro diventa molto più chiaro: la legge distingue tra professione di Psicologo e attività psicoterapeutica, ma questa distinzione non autorizza automaticamente a dire che lo Psicologo non cura o non faccia interventi terapeutici psicologici.

Il punto di partenza è la legge 18 febbraio 1989, n. 56. Il titolo è già indicativo: “Ordinamento della professione di psicologo”. L’art. 1 definisce la professione di Psicologo attraverso l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. L’art. 3 stabilisce invece che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale da acquisire dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi almeno quadriennali. L’art. 35 disciplina poi il regime transitorio previsto nella prima applicazione della legge. Già sul piano letterale, quindi, il testo distingue tra professione di base e attività ulteriore soggetta a requisiti aggiuntivi.

Questo impianto è coerente anche con il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. L’art. 50 prevede che agli iscritti alla sezione A spetti il titolo professionale di psicologo e aggiunge che, qualora abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di “psicoterapeuta” sia annotato nell’Albo. Sul piano ordinistico, dunque, la psicoterapia si innesta sulla professione di base e non compare nel testo normativo come un ordine professionale autonomo e separato.

Il quadro si rafforza ulteriormente con la legge 11 gennaio 2018, n. 3. L’art. 9, comma 4, ha inserito nella legge 56/1989 l’art. 01, secondo cui la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie. Questo dato è importante perché rende ancora meno sostenibile una lettura riduttiva dello Psicologo come figura estranea all’area clinica o sanitaria.

Anche i documenti istituzionali del CNOP aiutano a leggere correttamente il sistema. Il documento del 2020 sugli atti tipici e riservati della professione psicologica afferma che l’atto tipico va inteso come funzione professionale caratteristica e non come una somma povera di microattività. Lo stesso documento richiama il parere CNOP sulla diagnosi psicologica e psicopatologica, che attribuisce allo Psicologo una competenza diagnostica che riguarda anche la psicopatologia. Non sono norme né sentenze, ma sono riferimenti istituzionali seri e coerenti con il perimetro dell’art. 1 della legge 56/1989.

Va tenuto dentro il ragionamento anche il piano deontologico. Il Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani impone di operare nei limiti delle proprie competenze, di utilizzare metodi e strumenti per i quali si abbia adeguata formazione e di presentare correttamente il proprio ruolo professionale. Questo non restringe il perimetro legale della professione, ma impone che l’intervento sia sempre coerente con la competenza effettiva e con una comunicazione chiara verso il pubblico.

La sentenza 412/1995: il suo vero significato

La sentenza n. 412 del 1995 della Corte costituzionale è la decisione più richiamata su questi temi. Proprio per questo va letta senza scorciatoie. Il suo oggetto non è la definizione astratta di tutto il confine tra psicologia e psicoterapia, né la costruzione teorica di un nuovo sistema delle professioni. La Corte era chiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, della legge 56/1989, cioè della disciplina transitoria prevista nella prima applicazione della legge per il riconoscimento dell’attività psicoterapeutica già svolta da iscritti agli ordini degli psicologi o dei medici in possesso di determinati requisiti. Le questioni furono dichiarate non fondate.

Questo punto è decisivo. La 412/1995 non nasce per affermare in via generale che tutto ciò che riguarda cura e terapia psicologica coincida con la sola psicoterapia. Nasce per verificare se fosse costituzionalmente ragionevole pretendere, anche nel regime transitorio, requisiti più rigorosi rispetto a quelli necessari per la sola iscrizione all’Albo degli psicologi. Il cuore della decisione è qui.

Detto questo, la motivazione usa formule forti e non vanno minimizzate. La Corte scrive che l’attività psicoterapeutica non si limita allo studio della condotta, ma provvede al trattamento e alla cura non farmacologica dei disturbi e richiede una specifica e ulteriore formazione professionale. Aggiunge che si tratta di un’attività di più elevata specializzazione, riservata ai laureati in psicologia o in medicina e chirurgia che abbiano seguito appositi corsi almeno quadriennali. Richiama inoltre la distinzione tra attività consentite allo Psicologo e attività riservate allo “psicoterapeuta”. Questi passaggi esistono davvero.

La Corte usa anche un’altra formula spesso citata: afferma che l’attività psicoterapeutica, per effetto della scelta legislativa, “diviene una professione” esercitabile solo da chi possiede determinati titoli e requisiti. Anche questo passaggio va preso sul serio. Però va collocato esattamente dove sta: dentro una motivazione che giudica la legittimità costituzionale della disciplina transitoria dell’art. 35, non dentro una norma che istituisce espressamente un autonomo ordine professionale separato da quello degli psicologi e da quello dei medici.

La lettura più solida, quindi, è questa: la sentenza 412/1995 conferma che il legislatore poteva subordinare l’esercizio dell’attività psicoterapeutica a requisiti ulteriori e più rigorosi e poteva considerarla attività di maggiore specializzazione. Non basta però, da sola, a cancellare il dato normativo di partenza, cioè che l’art. 1 continua ad attribuire allo Psicologo prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico. E non basta, da sola, a dimostrare che ogni forma di cura psicologica non farmacologica dei disturbi coincida necessariamente e soltanto con la psicoterapia.

Le sentenze dicono che lo Psicologo non cura e non fa terapia?

Se la domanda viene posta in questi termini, la risposta rigorosa è no. Nelle fonti verificate qui non c’è una pronuncia che affermi in modo lineare e generale che lo Psicologo non cura e non fa terapia. Quello che le fonti dicono con certezza è un’altra cosa: l’attività psicoterapeutica è sottoposta ai requisiti specifici dell’art. 3 della legge 56/1989. Questo non coincide automaticamente con l’affermazione più ampia secondo cui ogni cura o ogni terapia psicologica sarebbe riservata soltanto alla psicoterapia.

La ragione è semplice. L’art. 1 continua ad attribuire allo Psicologo prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. Quindi, sul piano normativo, lo Psicologo non viene descritto come un professionista privo di funzione clinica o terapeutica. Al contrario, la legge gli assegna un perimetro professionale ampio e poi, con l’art. 3, riserva una specifica attività ulteriore, cioè la psicoterapia, a chi possiede la formazione richiesta.

Anche la 412/1995, letta bene, non dice che lo Psicologo non possa curare o non possa svolgere interventi terapeutici psicologici rientranti nel suo perimetro professionale. Dice che il legislatore poteva riservare l’attività psicoterapeutica a soggetti con requisiti più rigorosi e descrive la psicoterapia come attività di maggiore specializzazione relativa al trattamento e alla cura non farmacologica dei disturbi. Ma il suo oggetto immediato resta la legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, non la cancellazione dell’art. 1.

Le sentenze riconducono tutta la cura e tutta la terapia psicologica solo alla psicoterapia?

Anche qui la risposta rigorosa è no. Le fonti verificate qui non riconducono tutta la cura e tutta la terapia psicologica solo alla psicoterapia. La 412/1995 dice che la psicoterapia comprende trattamento e cura non farmacologica dei disturbi, ma da questo non discende automaticamente che ogni forma di cura psicologica o ogni terapia psicologica coincida senza residui con la psicoterapia. Se fosse così, l’art. 1 perderebbe una parte decisiva del suo contenuto, cosa che né la legge né la sentenza affermano espressamente.

Anche i documenti istituzionali del CNOP vanno nella stessa direzione interpretativa. Il documento sugli atti tipici del 2020 legge l’atto tipico come funzione professionale caratteristica e il parere sulla diagnosi psicologica e psicopatologica afferma che la diagnosi attuabile dagli psicologi concerne anche la psicopatologia. Sul piano ordinistico-professionale, quindi, lo Psicologo non è pensato come figura estranea all’area clinica e psicopatologica.

La Cassazione e l’uso prudente della giurisprudenza

Sulle pronunce penali della Cassazione conviene mantenere una linea sobria. Il punto giuridicamente solido che si ricava dal sistema è che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica senza i requisiti previsti dall’art. 3 può rilevare ai sensi dell’art. 348 c.p. Quello che non è prudente fare, invece, è trasformare questa riserva in una prova di esclusiva generale dei soli “psicoterapeuti” su tutta la cura psicologica dei disturbi. Per un articolo davvero blindato, il nucleo dell’argomentazione può reggersi benissimo su legge 56/1989, D.P.R. 328/2001, legge 3/2018, Corte costituzionale 412/1995, documenti CNOP e prassi fiscale ufficiale, senza chiedere alle Cassazioni più di quanto sia necessario.

Il dato fiscale, letto nel modo giusto

Anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011 è utile, purché venga citata correttamente. La circolare chiarisce, in materia IRPEF, che sono detraibili senza prescrizione medica le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche. Non è una fonte che definisce i confini penalistici della psicoterapia, ma è rilevante perché conferma che l’ordinamento fiscale riconosce prestazioni sanitarie rese sia da psicologi sia da psicoterapeuti. Va però ricordato che qui si parla di detraibilità fiscale, non di esenzione IVA.

La conclusione che regge davvero

Se si legge tutta la materia senza deformarla, il quadro che resta fermo è questo. La legge riserva l’attività psicoterapeutica a chi possiede la specifica formazione prevista dall’art. 3. La Corte costituzionale, con la 412/1995, ha ritenuto legittima questa scelta e ha descritto la psicoterapia come attività di più elevata specializzazione, usando anche formule forti. Ma la stessa legge continua ad attribuire allo Psicologo prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico. Sul piano ordinistico, il D.P.R. 328/2001 mantiene il titolo professionale di Psicologo e prevede l’annotazione dell’attività di “psicoterapeuta” nell’Albo. Sul piano istituzionale, il CNOP continua a leggere diagnosi psicologica, diagnosi psicopatologica e atti tipici come parti reali del perimetro professionale dello Psicologo.

Ne deriva una conclusione semplice. Dire che solo il soggetto con specializzazione in psicoterapia possa in assoluto curare ogni disturbo psicologico è una tesi più ampia di ciò che la legge e le fonti giurisprudenziali verificate qui consentono di affermare in modo lineare. Dire invece che l’attività psicoterapeutica è riservata e che questa riserva non coincide automaticamente con l’intero perimetro degli atti tipici dello Psicologo è una formula più prudente, più precisa e più difendibile.

Fonti essenziali

Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 1, 3 e 35.

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 50.

Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 9, comma 4, che inserisce l’art. 01 nella legge 56/1989 e ricomprende la professione di psicologo tra le professioni sanitarie.

Corte costituzionale, sentenza n. 412 del 27 luglio 1995.

CNOP, Atti tipici e riservati della professione psicologica (20 giugno 2020).

CNOP, Parere sulla diagnosi psicologica e psicopatologica.

Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, testo vigente CNOP.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 13 maggio 2011.

  • Enrico Rizzo

    Enrico Rizzo è Psicologo della sessualità maschile e Presidente di MetaPsi Aps. Riceve in studio a Palermo e online.

    Questo articolo appartiene all’autore ed è condivisibile solo con corretta citazione della fonte, del nome dell’autore e del sito www.metapsi.it

    Eventuali errori, refusi o imprecisioni possono essere segnalati a Presidenza@metapsi.it