La delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 è un testo importante, ma viene spesso interpretata male. Da un lato c’è chi la usa per sostenere che gli Ordini professionali sarebbero quasi fuori dal sistema della trasparenza e dell’anticorruzione. Dall’altro lato c’è chi la legge come se imponesse agli Ordini gli stessi obblighi delle amministrazioni pubbliche più grandi e strutturate. Entrambe le letture sono sbagliate.

La delibera 777/2021 dice una cosa più precisa: gli Ordini professionali restano soggetti alla disciplina della trasparenza e della prevenzione della corruzione, ma tali obblighi devono essere applicati secondo criteri di compatibilità e semplificazione. In altre parole, ANAC non esclude gli Ordini dal sistema. Li mantiene dentro il sistema, adattando però gli adempimenti alla loro natura e alla loro organizzazione.

Il punto di partenza: gli Ordini non sono fuori dal perimetro ANAC

Il primo chiarimento da fare è questo: la delibera non sottrae gli Ordini professionali al controllo sulla trasparenza. Il riferimento normativo resta il d.lgs. 33/2013, che all’art. 2-bis include gli Ordini tra i soggetti destinatari della disciplina, pur con applicazione modulata. La delibera 777/2021 si colloca esattamente qui. Non crea un’area franca. Non elimina gli obblighi. Stabilisce invece come quegli obblighi debbano essere letti e applicati in modo coerente con la struttura degli Ordini professionali.

Per questo la formula corretta non è “gli Ordini sono esonerati”. La formula corretta è un’altra: gli Ordini restano soggetti alla disciplina della trasparenza e dell’anticorruzione, ma secondo criteri di compatibilità e semplificazione.

Cosa semplifica davvero la delibera 777/2021

La delibera interviene soprattutto sugli obblighi di pubblicazione e sulle modalità pratiche di adempimento. ANAC prende atto che molti obblighi pensati per amministrazioni più grandi, con apparati organizzativi più complessi e funzioni diverse, non possono essere trasferiti in modo automatico agli Ordini professionali, soprattutto territoriali.

Per questo la delibera individua allegati differenziati e prevede modalità semplificate di assolvimento di alcuni obblighi. In certi casi, ad esempio, gli Ordini territoriali possono adempiere anche tramite rinvio o collegamento a dati già pubblicati dal Consiglio nazionale. Questo dettaglio fa capire bene la logica del provvedimento: non ridurre la trasparenza, ma evitare duplicazioni inutili e rendere gli adempimenti proporzionati.

Cosa la delibera non autorizza

La delibera 777/2021 non autorizza opacità. Non dice che un Ordine possa agire senza motivazione. Non dice che le convenzioni possano restare poco chiare. Non dice che gli obblighi di pubblicazione siano facoltativi. Non dice che ANAC non possa intervenire. Dice semplicemente che la disciplina va applicata in modo compatibile.

Questa differenza è decisiva. Compatibilità non significa discrezionalità assoluta. Semplificazione non significa assenza di controllo. La delibera alleggerisce alcuni adempimenti formali, ma non cancella la necessità di rendere conoscibili gli atti amministrativi rilevanti, i criteri adottati, i benefici attribuiti e i procedimenti seguiti quando ciò è previsto dalla disciplina vigente.

Perché la delibera è importante quando un Ordine stipula protocolli, convenzioni o patrocini

La delibera diventa particolarmente rilevante quando un Ordine sostiene protocolli, convenzioni o patrocini con enti privati. In questi casi il problema non è soltanto il contenuto dell’iniziativa. Il problema è anche amministrativo. Occorre capire se l’atto sia stato formalizzato in modo chiaro, se sia conoscibile, se i criteri adottati siano trasparenti, se siano presenti vantaggi economici o benefici rilevanti, se vi siano profili di conflitto di interessi e se gli obblighi di pubblicazione siano stati rispettati.

Qui la delibera 777/2021 conta molto, perché conferma che gli Ordini, pur con disciplina semplificata, restano dentro il perimetro della trasparenza amministrativa. Di conseguenza, un protocollo o una convenzione non possono essere sottratti a ogni verifica solo perché stipulati da un ente ordinistico.

Il rapporto con ANAC dopo il 2021

La portata della delibera non è solo teorica. ANAC ha continuato a intervenire sugli Ordini professionali anche dopo il 2021. Un esempio concreto è la delibera n. 232 del 3 giugno 2025, con cui l’Autorità ha adottato un provvedimento di ordine per l’adeguamento del sito web di un Ordine professionale alle prescrizioni del d.lgs. 33/2013. Questo passaggio è molto importante, perché dimostra che la delibera 777/2021 non ha inaugurato una deregulation. Ha invece definito una disciplina semplificata che resta pienamente vigilabile.

Cosa si ricava in concreto dalla delibera 777/2021

Dal documento si possono ricavare alcuni punti operativi molto chiari.

Il primo è che gli Ordini professionali restano soggetti alla disciplina della trasparenza e dell’anticorruzione.

Il secondo è che gli obblighi non vanno applicati in modo meccanico, ma secondo criteri di compatibilità e semplificazione.

Il terzo è che restano applicabili, nei limiti di compatibilità, gli obblighi di pubblicazione e trasparenza relativi ad atti, procedimenti e vantaggi rilevanti previsti dalla disciplina vigente.

Il quarto è che la semplificazione non può essere usata come schermo per ridurre la trasparenza sostanziale. Questa è la conclusione più coerente con il testo della delibera e con i successivi interventi dell’Autorità.

Il quinto è che una segnalazione ad ANAC può avere senso quando il problema riguarda profili amministrativi concreti, come pubblicazione degli atti, conflitto di interessi, trasparenza o correttezza procedimentale.

Cosa non bisogna chiedere ad ANAC sulla base di questa delibera

Qui serve molta precisione. La delibera 777/2021 non attribuisce ad ANAC il ruolo di giudice del merito professionale. Non serve per chiedere all’Autorità di stabilire se un certo corso sia psicoterapia, sostegno o riabilitazione. Non serve per far decidere ad ANAC il confine tra art. 1 e art. 3 della legge 56/1989. Quello resta un problema sostanziale, ordinistico e, se necessario, giurisdizionale.

ANAC entra in gioco quando il problema diventa amministrativo. Quindi: pubblicazione degli atti, trasparenza, correttezza del procedimento, conflitti di interesse, benefici concessi, assetto organizzativo degli adempimenti. È questo il perimetro reale entro cui la delibera 777/2021 può essere utilmente richiamata.

Perché il documento è utile anche in chiave critica

La delibera 777/2021 è utile anche per chi intende contestare protocolli o convenzioni opache. Non perché risolva da sola la questione professionale di fondo, ma perché impedisce una difesa troppo comoda degli Ordini. Non è corretto sostenere che, in quanto enti ordinistici, essi possano sottrarsi alle richieste di trasparenza o alla verifica sui propri atti. La delibera chiarisce l’opposto: gli Ordini restano soggetti alla disciplina, anche se con obblighi adattati.

Questo significa che, in presenza di patrocini, convenzioni, protocolli o accordi poco trasparenti, il riferimento alla delibera 777/2021 può essere usato per sostenere una richiesta di accesso, una richiesta di pubblicazione o una segnalazione ad ANAC su profili amministrativi concreti.

Conclusione

La delibera ANAC n. 777/2021 non abolisce gli obblighi degli Ordini professionali. Li semplifica e li adatta. Questo è il suo significato reale e il suo limite esatto.

Il documento afferma, in sostanza, tre cose. Primo: gli Ordini restano dentro il sistema della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Secondo: gli adempimenti devono essere applicati secondo criteri di compatibilità e proporzione. Terzo: questa semplificazione non giustifica opacità, favoritismi o procedimenti poco chiari.

Per questo la delibera 777/2021 è molto utile quando si vogliono analizzare protocolli, convenzioni o patrocini ordinistici sul piano amministrativo. Non perché decida il merito della questione professionale, ma perché conferma che anche gli Ordini devono operare dentro una cornice amministrativa conoscibile, verificabile e sindacabile.

Fonti

ANAC, Delibera n. 777 del 24 novembre 2021
PDF della delibera ANAC n. 777/2021
D.lgs. 33/2013, art. 2-bis
ANAC, Delibera n. 232 del 3 giugno 2025
ANAC, sintesi sulle semplificazioni per Ordini e Collegi professionali

  • Enrico Rizzo

    Enrico Rizzo è Psicologo della sessualità maschile e Presidente di MetaPsi Aps. Riceve in studio a Palermo e online.

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