Nel dibattito professionale capita spesso che i limiti giuridici dello Psicologo vengano raccontati in modo più ampio di quanto dicano davvero le norme. La legge, però, non vieta allo Psicologo non “psicoterapeuta” di occuparsi di sofferenza psicologica, di fare colloqui clinici, di formulare diagnosi psicologica, di svolgere sostegno psicologico o attività di abilitazione-riabilitazione. L’art. 1 della legge 56/1989 definisce infatti la professione di Psicologo includendo prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. Per esercitare la professione di Psicologo servono inoltre abilitazione e iscrizione all’Albo.

Il vero limite legale si trova nell’art. 3 della stessa legge. Questa norma non elenca tecniche vietate una per una e non costruisce un catalogo di singoli gesti proibiti. Stabilisce, invece, che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale post-lauream. Aggiunge anche che ai non medici che esercitano attività psicoterapeutica è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. Quindi il confine legale non è “non si può curare psicologicamente”, ma “non si può esercitare l’attività psicoterapeutica senza il requisito ulteriore richiesto dalla legge”.

Per questa ragione non è giuridicamente corretto dire che allo Psicologo non “psicoterapeuta” sia vietato lavorare sui disturbi psicologici in quanto tali. Sul piano professionale e ordinistico, la diagnosi psicologica e psicopatologica rientra nelle competenze dello Psicologo, e il CNOP ha chiarito che la diagnosi che gli psicologi possono attuare concerne anche la psicopatologia. Questo dato non trasforma automaticamente ogni intervento sul disagio o sui disturbi in psicoterapia, ma impedisce di sostenere che la sola presenza di sintomi o di psicopatologia faccia uscire lo Psicologo dal proprio perimetro professionale.

Il punto decisivo è un altro: la legge non offre una lista chiusa di “micro-atti” che trasformano automaticamente un intervento psicologico in psicoterapia. I documenti CNOP sugli atti tipici ricordano espressamente che non è possibile definire questi confini con un mero elenco descrittivo di singole microazioni pratiche, ma occorre guardare alla funzione complessiva dell’attività professionale. Per questo non regge né l’idea che tutto ciò che ha effetti terapeutici sia sempre psicoterapia, né l’idea opposta che basti cambiare etichetta per rendere sempre lecito qualsiasi intervento.

Quando l’attività concretamente esercitata rientra nell’area della psicoterapia e manca la formazione richiesta dall’art. 3, il problema non è solo ordinistico ma anche penale, perché entra in gioco l’art. 348 c.p. sull’esercizio abusivo della professione. Il rischio giuridico, quindi, non nasce dal fatto di essere Psicologo, ma dal fatto di svolgere un’attività per la quale l’ordinamento richiede un presupposto ulteriore che in quel caso non c’è. La legge 56/1989 aveva previsto anche una disciplina transitoria storica per alcuni casi già esistenti al momento della sua entrata in vigore, ma si trattava di una deroga eccezionale, non della regola generale.

Accanto alla legge c’è poi il Codice Deontologico, che non crea una seconda riserva di psicoterapia, ma impone a tutti gli iscritti limiti di competenza, correttezza, trasparenza e responsabilità. L’art. 1 del Codice chiarisce che le sue regole sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo e che la loro ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare. L’art. 5 impone di riconoscere i limiti della propria competenza, di mantenere adeguata preparazione e di usare solo strumenti teorico-pratici per i quali si possiede adeguata competenza. L’art. 37 aggiunge che lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e, quando servono altre specifiche competenze, propone consulenza o invio.

Questo significa che, sul piano deontologico, allo Psicologo non “psicoterapeuta” non è vietato essere clinico, ma è vietato lavorare come se possedesse una formazione o una competenza che non ha. Il limite non è la cura psicologica in sé. Il limite è lo sconfinamento incompetente o ingannevole. Lo stesso vale per la comunicazione professionale: l’art. 39 impone di presentare in modo corretto e accurato formazione, esperienza e competenza, mentre l’art. 40 richiede trasparenza, veridicità, decoro professionale e serietà scientifica nella pubblicità informativa.

Anche l’art. 8 del Codice è molto chiaro. Lo Psicologo deve contrastare l’esercizio abusivo della professione come definita dagli artt. 1 e 3 della legge 56/1989, segnalare i casi di abusivismo o usurpazione di titolo e utilizzare il proprio titolo solo per attività pertinenti, senza avallare attività ingannevoli o abusive. Quindi il Codice non chiede allo Psicologo di ritirarsi dall’area clinica, ma gli chiede di non coprire, legittimare o simulare ciò che non può presentare come proprio nei termini in cui lo presenta.

Va chiarito anche un altro punto, spesso usato male nel dibattito. L’art. 21 del Codice non parla di “tecniche psicoterapeutiche” in senso testuale. Parla dell’insegnamento di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di Psicologo a persone estranee alla professione stessa, e qualifica come violazione grave anche l’avallo di attività ingannevoli o abusive. Per questo l’art. 21 non può essere usato correttamente per sostenere che il Codice abbia creato una categoria normativa di tecniche “esclusive della psicoterapia”.

Sul piano del rapporto con l’utenza, gli artt. 24 e 25 impongono di fornire informazioni adeguate e comprensibili sulla prestazione, sulle finalità, sulle modalità e sui limiti della riservatezza, e vietano l’uso improprio degli strumenti di diagnosi e valutazione. Questo comporta, molto concretamente, che uno Psicologo non “psicoterapeuta” non può presentare in modo ambiguo la prestazione offerta, non può confondere l’utente sulla propria formazione e non può usare gli strumenti professionali in modo improprio o fuori dal proprio mandato e dalle proprie competenze.

La conclusione è semplice. La legge non vieta allo Psicologo non “psicoterapeuta” di curare psicologicamente, di lavorare sul disagio, di occuparsi di disturbi psicologici, di fare diagnosi psicologica, sostegno, prevenzione, abilitazione e riabilitazione. Gli vieta di esercitare l’attività psicoterapeutica senza la specifica formazione richiesta dall’art. 3, e gli vieta, se non medico, gli atti riservati in via esclusiva alla professione medica. Il Codice Deontologico, invece, gli vieta di operare oltre la propria competenza, di presentarsi in modo non veritiero, di avallare l’abusivismo e di comunicare in modo ingannevole la propria attività. Questa è la distinzione che regge meglio sul piano normativo e deontologico.

Fonti essenziali
Legge 56/1989, artt. 1, 2, 3 e 35.
Art. 348 c.p. come sostituito dalla legge 3/2018.
Codice Deontologico – testo vigente (CNOP), in particolare artt. 1, 5, 8, 21, 24, 25, 37, 39 e 40.
Parere CNOP sulla diagnosi psicologica e psicopatologica e documento CNOP 2020 sugli atti tipici e riservati.

  • Enrico Rizzo

    Enrico Rizzo è Psicologo della sessualità maschile e Presidente di MetaPsi Aps. Riceve in studio a Palermo e online.

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