Segue la PEC inviata in data odierna al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e all’Ordine degli Psicologi della Sardegna in merito al bando dell’Università degli Studi di Cagliari, cod. FUNZ/TECN_PSICOLOGI_2TAD_2026, relativo alla selezione pubblica per Psicologi esperti in attività di counseling.
La richiesta nasce dall’esigenza di ottenere un chiarimento tecnico-professionale sul rapporto tra attività di counseling psicologico, atti tipici dello Psicologo e requisito dell’annotazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da almeno dodici mesi.
MetaPsi Aps non intende contestare il valore della specializzazione in psicoterapia, né interferire nella discrezionalità amministrativa dell’Ateneo. Chiede però agli organismi professionali competenti di valutare se attività come counseling psicologico, supporto breve, prevenzione, orientamento, psicoeducazione, promozione del benessere, gestione dello stress, attività di gruppo e raccordo con i servizi territoriali debbano essere considerate, in via generale, attività proprie dello Psicologo ai sensi dell’art. 1 della Legge 56/1989, oppure se richiedano necessariamente il possesso dell’annotazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Il punto non è contrapporre Psicologi con e senza specifica formazione in psicoterapia.
Il punto è chiedere chiarezza sul modo in cui la professione psicologica viene rappresentata, interpretata e regolata nei bandi pubblici.
Segue il testo della PEC inviata.
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Gentile Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi,
Gentile Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna,
Gentili Consigliere e Consiglieri,
con la presente desidero sottoporre all’attenzione dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e, più in generale, della comunità professionale delle Psicologhe e degli Psicologi una questione che ritengo meritevole di approfondimento e confronto istituzionale.
Scrivo in quanto Psicologo iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana, n. 3194, e in quanto Presidente di MetaPsi Aps, associazione impegnata nella valorizzazione degli atti tipici della professione di Psicologo, nella tutela di una rappresentazione corretta della professione psicologica e nel contrasto a ogni lettura riduttiva delle competenze dello Psicologo.
La vicenda trae origine dalla selezione pubblica dell’Università degli Studi di Cagliari, cod. FUNZ/TECN_PSICOLOGI_2TAD_2026, relativa al reclutamento di Psicologi esperti in attività di counseling.
Il bando richiede, oltre all’abilitazione professionale e all’iscrizione all’Albo degli Psicologi, anche il possesso dell’annotazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da almeno dodici mesi.
MetaPsi Aps ha ritenuto opportuno presentare un’istanza di riesame in autotutela, non per contestare il valore della specializzazione in psicoterapia, né per mettere in discussione l’autonomia organizzativa dell’Ateneo, ma per chiedere un chiarimento sul rapporto tra le attività concretamente previste dal bando e il requisito richiesto per l’accesso alla selezione.
L’Università degli Studi di Cagliari ha successivamente confermato la legittimità del bando, sostenendo che la particolare vulnerabilità degli studenti universitari e la possibile emersione di situazioni complesse renderebbero opportuno il reclutamento di professionisti in possesso della specifica formazione che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
MetaPsi ha preso atto di tale posizione e ha formulato ulteriori richieste di chiarimento, motivazione integrativa, accesso agli atti e dati aggregati.
La questione, tuttavia, trascende il singolo bando.
Essa riguarda il modo in cui la professione psicologica viene rappresentata, interpretata e regolata all’interno delle procedure pubbliche.
Per questa ragione, rivolgo alcune domande all’Ordine degli Psicologi della Sardegna, al CNOP e all’intera comunità professionale.
Quando un bando pubblico descrive attività di counseling psicologico, supporto psicologico breve, prevenzione del disagio, orientamento, psicoeducazione, promozione del benessere, gestione dello stress, attività di gruppo e raccordo con i servizi territoriali, tali attività devono essere considerate attività psicologiche riconducibili all’art. 1 della Legge 56/1989 oppure attività psicoterapeutiche ai sensi dell’art. 3 della stessa legge?
Qual è il rapporto tra gli atti tipici dello Psicologo e la specifica formazione che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica?
La specializzazione in psicoterapia deve essere considerata un titolo aggiuntivo di qualificazione professionale oppure può essere trasformata in requisito generale di accesso anche quando il profilo richiesto non viene descritto come psicoterapeutico?
In che modo il possesso dell’annotazione da almeno dodici mesi garantisce, di per sé, competenze specifiche nel counseling psicologico universitario, nella prevenzione, nella promozione del benessere e nelle altre attività descritte nel bando?
Per quale ragione eventuali percorsi di alta formazione, Master Universitari, formazione continua ECM, esperienza professionale documentata o attività specifiche maturate nei servizi dovrebbero essere considerati meno rilevanti rispetto a tale requisito?
Si tratta di domande che non riguardano soltanto una procedura selettiva.
Riguardano la rappresentazione pubblica della professione di Psicologo.
Riguardano il rapporto tra art. 1 e art. 3 della Legge 56/1989.
Riguardano il modo in cui vengono interpretati gli atti tipici della professione e il modo in cui vengono costruiti i requisiti di accesso ai servizi psicologici.
Riguardano, soprattutto, la qualità e l’accessibilità dei servizi psicologici destinati agli studenti universitari e ai cittadini. Una corretta definizione delle competenze professionali e dei requisiti di accesso non tutela soltanto gli Psicologi, ma anche gli utenti, le istituzioni e l’interesse pubblico.
Non si tratta di contrapporre Psicologi con e senza specifica formazione in psicoterapia.
Non si tratta di sminuire alcun percorso formativo.
Si tratta di comprendere come garantire che i requisiti richiesti nelle procedure pubbliche siano coerenti con le attività effettivamente previste e adeguatamente motivati.
Allo stato, MetaPsi non formula conclusioni definitive sulla vicenda, ma ritiene opportuno chiedere che il percorso logico, tecnico, normativo e istruttorio alla base delle scelte effettuate sia reso pienamente comprensibile e verificabile.
Si chiede pertanto all’Ordine degli Psicologi della Sardegna e al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi di valutare l’opportunità di esprimere un parere tecnico-professionale sul corretto inquadramento delle attività indicate nel bando e sulla proporzionalità del requisito richiesto, nell’interesse della professione, delle istituzioni, degli studenti e dei cittadini.
In particolare, si chiede di valutare se attività come counseling psicologico, supporto psicologico breve, prevenzione, orientamento, psicoeducazione, promozione del benessere, gestione dello stress, attività di gruppo e raccordo con i servizi territoriali debbano essere considerate, in via generale, attività proprie dello Psicologo ai sensi dell’art. 1 della Legge 56/1989, oppure se richiedano necessariamente il possesso dell’annotazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Si chiede inoltre di valutare se il possesso dell’annotazione da almeno dodici mesi possa essere ritenuto, di per sé, criterio sufficiente e proporzionato per selezionare professionisti destinati ad attività di counseling psicologico universitario, oppure se tale titolo possa essere più correttamente considerato come titolo valutabile, preferenziale o premiale, insieme ad altri indicatori di qualificazione professionale quali esperienza documentata, ECM, Master Universitari, corsi di perfezionamento, dottorati e attività specifica nei servizi.
La presente richiesta non intende sollecitare un’interferenza nella discrezionalità amministrativa dell’Ateneo, ma acquisire un chiarimento tecnico-professionale sul corretto inquadramento delle attività psicologiche indicate nel bando e sul rapporto tra requisiti di accesso e competenze professionali dello Psicologo.
Mi auguro che l’Ordine degli Psicologi della Sardegna, il CNOP e la comunità professionale possano contribuire a questo confronto, offrendo chiarimenti, riflessioni e, ove ritenuto opportuno, pareri istituzionali.
La professione psicologica cresce quando è capace di interrogarsi su se stessa, di discutere apertamente le proprie rappresentazioni e di affrontare le questioni complesse senza pregiudizi e senza semplificazioni.
Con spirito costruttivo e nel pieno rispetto delle istituzioni coinvolte, continueremo quindi a chiedere chiarezza, trasparenza e confronto.
Si allegano, per opportuna conoscenza:
.bando della selezione pubblica cod. FUNZ/TECN_PSICOLOGI_2TAD_2026;
.riscontro dell’Università degli Studi di Cagliari.
Cordiali saluti.
Enrico Rizzo
Psicologo
Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana, n. 3194
Presidente MetaPsi Aps

