MetaPsi Aps informa la comunità professionale e tutti i lettori interessati sulle azioni intraprese in merito alla selezione pubblica dell’Università degli Studi di Cagliari, cod. FUNZ/TECN_PSICOLOGI_2TAD_2026, pubblicata su inPA l’11 maggio 2026, per il reclutamento di n. 4 Psicologi esperti in attività di counseling.

Link al bando ufficiale:
https://personale.unica.it/concorsieselezioni/public/fileadmin/user_upload/2026/2026_selezioni_tempo_determinato/FUNZ_TECN_PSICOLOGI_2TAD_2026/DIRPOP_SC_DD389_BANDO-TD_FUNZ-PSICOLOGI_2TAD_2026_20260511_timbro.pdf

La questione riguarda un requisito di accesso previsto dal bando: oltre all’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e all’iscrizione all’Albo, viene richiesto anche il possesso dell’annotazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da almeno dodici mesi.

MetaPsi ha ritenuto opportuno intervenire perché le attività indicate nel bando appaiono riferite a counseling psicologico, supporto psicologico breve, prevenzione del disagio, orientamento, psicoeducazione, promozione del benessere, gestione dello stress, attività di gruppo, consulenza psicologica e raccordo con i servizi territoriali.

Si tratta di attività che, in linea generale e nei limiti delle competenze professionali, possono essere ricondotte al perimetro degli atti tipici dello Psicologo, come previsto dall’art. 1 della Legge 56/1989.

Per questa ragione, MetaPsi ha inviato una PEC con istanza di riesame in autotutela, chiedendo la rettifica del bando, la sospensione dei termini della procedura e l’accesso agli atti.

L’Università degli Studi di Cagliari ha risposto rigettando l’istanza e confermando la legittimità del bando.

Nel proprio riscontro, l’Ateneo ha richiamato la particolare vulnerabilità della popolazione universitaria, la possibile presenza di disagio psicologico, trauma, esordi psicopatologici, rischio clinico e ideazione suicidaria. Ha sostenuto che, per la complessità dei bisogni degli studenti e per la natura breve e focalizzata del counseling universitario, la specializzazione in psicoterapia con almeno dodici mesi di annotazione all’Albo costituirebbe, secondo l’Ateneo, il livello minimo di specializzazione necessario per garantire omogeneità professionale e tutela degli studenti.

MetaPsi prende atto della risposta dell’Università.

Proprio il contenuto del riscontro, tuttavia, rende utile un ulteriore approfondimento.

Il punto centrale non è negare la complessità del disagio studentesco. Nessuno intende sottovalutare il fatto che, in un servizio universitario, possano emergere situazioni delicate, disagio importante, trauma, rischio suicidario o bisogni che richiedano invio e raccordo con i servizi territoriali.

Il punto è comprendere se tali situazioni rendano necessariamente proporzionato il requisito della specializzazione in psicoterapia come condizione esclusiva di accesso, oppure se possano essere considerate anche attraverso altri criteri di qualificazione professionale, quali esperienza documentata, formazione continua, Master universitari, attività specifica nei servizi e competenze coerenti con il profilo richiesto.

Per questo motivo, in data 6 giugno 2026, MetaPsi ha predisposto una ulteriore PEC di richiesta di chiarimenti, motivazione integrativa, accesso agli atti e dati aggregati.

Con questa nuova comunicazione, MetaPsi chiede all’Università di chiarire:

se il requisito dell’annotazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da almeno dodici mesi derivi da una norma vincolante, da un parere istituzionale acquisito oppure da una valutazione discrezionale interna dell’Ateneo;

perché proprio dodici mesi di annotazione siano stati ritenuti un indicatore adeguato delle competenze richieste dal bando;

se siano stati valutati altri criteri riconosciuti dall’ordinamento italiano, come crediti ECM, Master Universitari, corsi di perfezionamento, dottorati, attività didattica universitaria, esperienza professionale documentata e formazione specialistica coerente con le attività indicate nel bando;

se le attività descritte nel bando siano considerate attività psicologiche riconducibili all’art. 1 della Legge 56/1989 oppure attività psicoterapeutiche ai sensi dell’art. 3 della stessa legge.

Questo passaggio è rilevante.

Se l’Ateneo ritiene che le attività siano psicoterapeutiche, MetaPsi chiede di comprendere su quali basi tale qualificazione venga formulata, considerando che il bando le descrive come counseling psicologico, supporto breve, prevenzione, orientamento, psicoeducazione e promozione del benessere.

Se invece si tratta di attività psicologiche riconducibili all’art. 1 della Legge 56/1989, MetaPsi chiede di chiarire perché una formazione prevista per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica debba essere posta come requisito esclusivo di accesso e non come titolo valutabile, preferenziale o premiale.

MetaPsi ha inoltre chiesto l’accesso agli atti, per conoscere eventuali relazioni istruttorie, pareri interni o esterni, documenti preparatori, valutazioni comparative, eventuali pareri dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna o del CNOP e ogni documento da cui risulti la motivazione della scelta del requisito contestato.

È stata richiesta anche la trasmissione di dati aggregati: numero complessivo delle domande presentate, numero dei candidati ammessi, numero dei candidati esclusi, numero dei candidati esclusi per mancanza del requisito dell’annotazione da almeno dodici mesi ed eventuale valutazione preventiva dell’effetto selettivo prodotto dal requisito.

La richiesta è stata inviata anche all’Ordine degli Psicologi della Sardegna, al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e alla Regione Autonoma della Sardegna, affinché ciascun ente, per quanto di propria competenza, possa valutare l’opportunità di esprimere un parere tecnico-professionale sulla coerenza del requisito con gli artt. 1 e 3 della Legge 56/1989.

Allo stato, MetaPsi non formula conclusioni definitive sulla procedura. Chiede che il percorso istruttorio e motivazionale sia reso pienamente verificabile.

MetaPsi intende muoversi con metodo istituzionale, prudente e documentato.

Non si tratta di contrapporre Psicologi con e senza specifica formazione in psicoterapia. Non è questo il punto.

Il punto è tutelare la chiarezza normativa, professionale e amministrativa.

Quando un bando pubblico riguarda attività di counseling psicologico, supporto psicologico, prevenzione, orientamento, psicoeducazione e promozione del benessere, è opportuno che i requisiti di accesso siano esplicitamente coerenti con le attività concretamente richieste e adeguatamente motivati.

La specializzazione in psicoterapia può certamente essere un titolo importante. Può essere valorizzata. Può essere valutata. Può rappresentare un elemento aggiuntivo di qualificazione.

Se però diventa requisito esclusivo di accesso per attività che non vengono espressamente qualificate come psicoterapia, appare necessario che tale scelta sia motivata in modo puntuale, proporzionato e verificabile.

MetaPsi continuerà quindi a chiedere chiarezza.

Lo farà con l’obiettivo di contribuire a una rappresentazione più chiara, corretta e completa della professione psicologica.

Lo farà per evitare che attività riconducibili al perimetro professionale dello Psicologo vengano, di fatto, condizionate a un requisito ulteriore senza un’adeguata esplicitazione del relativo fondamento normativo, tecnico e istruttorio.

Lo farà perché la tutela degli studenti, degli utenti e delle istituzioni passa anche dalla corretta definizione delle competenze professionali e dei requisiti di accesso ai servizi psicologici.

MetaPsi informerà i lettori e la comunità professionale sugli eventuali ulteriori riscontri dell’Università, dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna e del CNOP.

Sostenere MetaPsi significa sostenere un lavoro costante di vigilanza, documentazione e chiarimento sulla professione psicologica.

Chi condivide questa azione può contribuire diffondendo il comunicato, segnalando bandi o comunicazioni istituzionali analoghe, partecipando alle attività associative e sostenendo MetaPsi Aps.

Per continuare a svolgere questo lavoro servono partecipazione, segnalazioni, competenze e sostegno concreto.

Per tesserarsi o sostenere l’associazione:
https://www.metapsi.it/tesseramento/

Ogni contributo aiuta MetaPsi a rendere più visibile una rappresentazione corretta, completa e non riduttiva della professione di Psicologo e dei suoi atti tipici.

Enrico Rizzo
Psicologo
Presidente MetaPsi Aps
Responsabile del gruppo Azioni MetaPsi

  • Enrico Rizzo

    Enrico Rizzo è Psicologo della sessualità maschile e Presidente di MetaPsi Aps. Riceve in studio a Palermo e online.

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