Quando si discute di protocolli, convenzioni, patrocini o scelte selettive degli Ordini professionali, il nome di ANAC viene spesso evocato in modo generico. In realtà, per capire se una segnalazione abbia senso, bisogna prima chiarire cosa ANAC può fare davvero e cosa invece resta fuori dal suo perimetro. ANAC non è l’autorità che decide il confine tra attività dello Psicologo ex art. 1 della legge 56/1989 e attività psicoterapeutica ex art. 3. Non è neppure, di regola, l’organo che annulla gli atti dell’Ordine. Però ANAC ha competenze rilevanti quando il problema riguarda trasparenza, prevenzione della corruzione, conflitti di interesse, correttezza del procedimento e, in certi casi, affidamenti o vantaggi economici concessi a soggetti privati.

Il primo punto: anche gli Ordini professionali rientrano nel perimetro ANAC

Questo è il dato da cui partire. La disciplina su trasparenza e anticorruzione si applica anche agli Ordini e collegi professionali. Il d.lgs. 33/2013, all’art. 2-bis, ricomprende tra i soggetti destinatari anche gli ordini professionali, pur con applicazione modulata secondo criteri di compatibilità. ANAC, con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021, ha chiarito proprio questo punto e ha adottato semplificazioni specifiche per gli Ordini, non per escluderli dal sistema, ma per adattare gli obblighi alla loro struttura e alle loro funzioni.

Questo significa che non è corretto dire che un Ordine professionale sia del tutto sottratto al controllo di ANAC. È invece corretto dire che gli Ordini sono soggetti agli obblighi di trasparenza e alle regole di prevenzione della corruzione in forma compatibile e semplificata. Proprio per questo una segnalazione ad ANAC può avere una base seria quando il problema non riguarda solo il merito professionale di una scelta, ma il modo in cui quella scelta è stata adottata e gestita amministrativamente.

Cosa fa ANAC

ANAC vigila sull’attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza. Il suo perimetro nasce soprattutto dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013. In concreto, ANAC può intervenire quando rileva omissioni di pubblicazione, inadempimenti agli obblighi di trasparenza, carenze organizzative nella prevenzione della corruzione, mancata adozione o scorretta attuazione delle misure dovute, oppure criticità connesse a conflitti di interesse o alla gestione di atti e procedimenti che richiedono pubblicità e motivazione.

Per gli Ordini professionali, questo si traduce in un punto molto concreto: ANAC non entra nel merito scientifico o clinico di un corso, ma può entrare nel merito amministrativo del patrocinio, della convenzione, della pubblicazione degli atti, dell’indicazione dei beneficiari, della presenza o meno di criteri trasparenti, della corretta gestione del conflitto di interessi e dell’adeguamento del sito istituzionale agli obblighi di legge.

Cosa non fa ANAC

ANAC non è il giudice del confine tra sostegno, prevenzione, riabilitazione e psicoterapia. Non interpreta in via definitiva la legge 56/1989 al posto del giudice o dell’Ordine stesso. Non annulla automaticamente una convenzione perché qualcuno la ritiene professionalmente sbagliata. Non sostituisce il TAR. Non sostituisce nemmeno l’autotutela dell’Ordine. Questo va chiarito con precisione, perché molte contestazioni falliscono proprio quando attribuiscono ad ANAC un ruolo più ampio di quello reale.

La funzione di ANAC è diversa. ANAC verifica se l’Ordine abbia rispettato gli obblighi amministrativi di trasparenza, pubblicità, correttezza e prevenzione della corruzione. Se il problema è solo teorico o deontologico, senza ricadute procedimentali, una segnalazione ad ANAC rischia di essere poco utile. Se invece il problema emerge nel modo in cui l’atto è stato costruito, motivato, pubblicato o gestito, la segnalazione può essere molto più pertinente.

Quando una segnalazione ad ANAC può avere senso

Una segnalazione può avere senso quando l’Ordine patrocina o promuove un protocollo o una convenzione e non pubblica correttamente gli atti rilevanti. Può avere senso quando non sono chiari i criteri che hanno portato alla scelta di un determinato ente privato. Può avere senso quando l’accordo comporta vantaggi economici o vantaggi istituzionali non adeguatamente trasparenti. Può avere senso quando emergono rapporti che fanno ipotizzare un conflitto di interessi non dichiarato o non gestito. Può avere senso quando il sito istituzionale dell’Ordine non contiene le informazioni che la normativa impone di rendere conoscibili.

Ha senso anche quando l’Ordine non risponde in modo corretto alle richieste di trasparenza amministrativa o quando l’atto appare inserito in un quadro di gestione opaca, poco motivata o scarsamente documentata. In questi casi la segnalazione non serve a far dichiarare ad ANAC che il contenuto del protocollo è “psicoterapia” o “non psicoterapia”. Serve a far verificare se l’Ordine ha agito come ente pubblico in modo conforme alle regole di trasparenza e imparzialità.

Quando una segnalazione ad ANAC è più debole

La segnalazione è più debole quando viene usata per sostenere, in modo astratto, che una certa scelta dell’Ordine è sbagliata sul piano culturale o professionale, ma senza mostrare alcun profilo concreto di trasparenza, conflitto di interessi o vizio procedimentale. Se il testo della segnalazione si limita a dire che un corso non dovrebbe essere riservato ai soli “psicoterapeuti”, senza dimostrare in che modo l’Ordine abbia violato obblighi amministrativi, il rischio è che la questione venga considerata esterna al perimetro tipico di ANAC.

Per questo, quando si valuta una segnalazione, bisogna sempre separare due piani. Il primo è il piano sostanziale, cioè il merito della scelta professionale dell’Ordine. Il secondo è il piano amministrativo, cioè il modo in cui quella scelta è stata costruita, formalizzata, pubblicata, motivata e resa conoscibile. Solo il secondo piano è davvero il terreno proprio di ANAC.

Il peso concreto delle delibere ANAC sugli Ordini

Le delibere ANAC mostrano che il controllo sugli Ordini non è teorico. La delibera n. 777 del 2021 ha fornito criteri di semplificazione specifici per Ordini e collegi professionali, confermando però l’applicabilità della disciplina. Ancora più utile, sul piano pratico, è la delibera n. 232 del 3 giugno 2025, con cui ANAC ha adottato un provvedimento di ordine volto all’adeguamento del sito web di un Ordine professionale alle previsioni del d.lgs. 33/2013. Questo dimostra che ANAC può intervenire concretamente nei confronti di un Ordine quando ravvisa omissioni o inadempimenti in materia di trasparenza.

Questo dato è importante perché evita due errori opposti. Il primo errore è pensare che ANAC non c’entri nulla con gli Ordini. Il secondo errore è pensare che ANAC possa risolvere da sola qualsiasi controversia professionale. La verità sta nel mezzo: ANAC è molto utile quando il problema è amministrativo; è meno utile quando il problema è soltanto interpretativo o ordinistico in senso stretto.

Il rapporto tra ANAC, accesso agli atti e autotutela

Nella pratica, una segnalazione ad ANAC è spesso più efficace se arriva dopo un passaggio preliminare: richiesta di accesso agli atti o istanza di chiarimenti all’Ordine. Questo perché una segnalazione fondata su documenti, omissioni verificabili, mancate pubblicazioni o risposte insufficienti è molto più solida di una segnalazione costruita solo su sospetti o impressioni. L’accesso agli atti permette di acquisire convenzioni, delibere, verbali, allegati, pareri e atti istruttori. Su quella base diventa più facile individuare il profilo amministrativo da sottoporre ad ANAC.

Allo stesso tempo, l’autotutela dell’Ordine resta la prima sede naturale per correggere un atto ritenuto illegittimo o inopportuno. ANAC non sostituisce questo passaggio. Può accompagnarlo, rafforzarlo o intervenire sui profili di trasparenza e correttezza, ma non è normalmente il primo né l’unico strumento. Quando invece il problema riguarda la legittimità complessiva dell’atto, il TAR resta il rimedio giurisdizionale proprio.

Conclusione

Una segnalazione ad ANAC contro un Ordine professionale ha senso quando si fonda su profili amministrativi concreti: mancata trasparenza, carenze di pubblicazione, gestione opaca delle convenzioni, vantaggi non chiariti, conflitti di interesse, omissioni procedimentali o mancato adeguamento agli obblighi normativi. Ha molto meno senso quando viene usata per chiedere ad ANAC di risolvere, da sola, una questione interpretativa sulla professione o sul confine tra art. 1 e art. 3 della legge 56/1989.

La scelta più efficace è quindi questa: separare sempre il merito professionale dal profilo amministrativo. Il merito della scelta dell’Ordine va discusso sul piano ordinistico, deontologico o, se necessario, giurisdizionale. Il profilo amministrativo, invece, può essere portato davanti ad ANAC quando esistono elementi concreti che mostrano una violazione della disciplina su trasparenza, anticorruzione e correttezza procedimentale. È in questo spazio, e non in uno più ampio, che una segnalazione ad ANAC può avere un vero senso.

Fonti

ANAC, Delibera n. 777 del 24 novembre 2021
Legge 6 novembre 2012, n. 190
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 2-bis
ANAC, Delibera n. 232 del 3 giugno 2025
ANAC, sintesi sulla delibera 777/2021 per Ordini e collegi professionali

  • Enrico Rizzo

    Enrico Rizzo è Psicologo della sessualità maschile e Presidente di MetaPsi Aps. Riceve in studio a Palermo e online.

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