FAQ (frequently asked questions)

Benvenute e benvenuti nella sezione dedicata alle domande più frequenti sulla professione psicologica. Questo spazio nasce dalla volontà dell’Associazione Metapsi di fare chiarezza su temi complessi e spesso oggetto di dibattito.

Le risposte che troverete qui sono il frutto di un lungo lavoro di ascolto e sintesi, alimentato quotidianamente dall’esperienza raccolta all’interno del gruppo Facebook “Psicologi non Psicoterapeuti”, amministrato dal nostro Presidente, Enrico Rizzo. Proprio dal confronto diretto con migliaia di colleghi e colleghe sono emersi i dubbi e le necessità più urgenti a cui abbiamo voluto dare risposta. In questo approfondimento abbiamo voluto integrare con cura:

  • Il quadro delle fonti normative vigenti;
  • Le riflessioni di autori e studiosi che hanno analizzato e sviscerato i temi cardine della nostra professione.

Non abbiamo la pretesa di essere esaustivi. Il diritto e la clinica sono ambiti vivi, per questo le nostre FAQ sono in continuo aggiornamento. Crediamo fermamente nel valore della collaborazione: siamo aperti al dialogo con chiunque possieda le competenze per integrare questo lavoro o desideri confrontarsi su punti migliorabili o poco chiari. La crescita della categoria passa attraverso un confronto serio e documentato.

PREMESSA

Questa raccolta nasce dalla necessità di rispondere ai numerosi interrogativi legati alla professione psicologica e per facilitare la diffusione di informazioni corrette e verificabili.

La Legge 56/1989 attribuisce allo Psicologo prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico; l’art. 3 disciplina invece l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, subordinandolo a specifica formazione professionale post-lauream.

Il Codice Deontologico vigente è vincolante per gli iscritti all’Albo e richiama responsabilità, competenza, correttezza informativa e tutela della persona destinataria della prestazione.

Le fonti cliniche internazionali (OMS, NICE) non definiscono il perimetro legale italiano dello Psicologo. Servono qui solo come fonti di supporto clinico per ricordare che trauma, autolesionismo, disturbi alimentari, riabilitazione e funzionamento richiedono valutazione, interventi appropriati e, quando necessario, presa in carico integrata.

All’interno della comunità professionale e sul web circolano molte informazioni errate e/o non verificabili riguardo a quello che lo Psicologo clinico non formato all’esercizio della psicoterapia potrebbe o non potrebbe fare; rispondendo alle domande più frequenti in merito abbiamo cercato di sfatare i falsi miti e fare chiarezza, fornendo riferimenti normativi e scientifici pertinenti.

Riteniamo necessario comunque ricordare che il presupposto che sta alla base di ogni intervento clinico dello Psicologo è il rispetto del Codice Deontologico, e in riferimento agli argomenti da noi trattati, l’articolo 5: “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Vogliamo anche specificare che le risposte che troverete non negano la specificità dell’attività psicoterapeutica e non autorizzano in alcun modo lo Psicologo a presentare come psicoterapia interventi che non può qualificare come tali. La psicoterapia è una specifica attività regolata dall’art. 3 della Legge 56/1989: non esaurisce però la cura psicologica, non assorbe tutta la clinica e non trasforma gli atti tipici dello Psicologo in interventi secondari.

Il nostro obiettivo è quindi chiarire che gli atti tipici dello Psicologo hanno valore clinico, sanitario e terapeutico proprio, che la clinica psicologica non si esaurisce nella psicoterapia e che lo Psicologo non formato per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica non è uno Psicologo ridotto, preliminare o limitato alla sola psicoeducazione.

Ciò non significa che lo Psicologo possa fare tutto: il suo raggio di azione è ben delimitato dalla natura del suo intervento, dalla competenza effettiva, dalla correttezza della comunicazione, dal consenso informato, dal setting, dall’attenta valutazione del rischio clinico e dalla capacità di lavorare in rete.

Nota sul linguaggio di genere

Siamo consapevoli che la nostra sia una professione composta in larga maggioranza da donne e crediamo fermamente nell’importanza di un linguaggio inclusivo. Tuttavia, per ragioni di coerenza formale con il testo della Legge 56/89 e le attuali definizioni normative, abbiamo scelto di utilizzare il termine “Psicologo” al maschile per riferirci alla figura professionale in senso giuridico. Laddove possibile, abbiamo comunque cercato di declinare i termini al femminile, nel rispetto dell’identità di ogni professionista.

Qual è la legge di ordinamento della professione di Psicologo?

La legge di ordinamento della professione di Psicologo è la Legge 18 febbraio 1989, n. 56, “Ordinamento della professione di psicologo”. È nota anche come Legge Ossicini, dal nome di Adriano Ossicini, medico, psicologo e senatore della Repubblica, che ebbe un ruolo centrale nel percorso di riconoscimento giuridico della professione. La legge è entrata in vigore l’11 marzo 1989.

La Legge 56/1989 ha definito il perimetro della professione psicologica, ha istituito l’Albo degli Psicologi e ha previsto l’Ordine professionale. I primi articoli sono particolarmente importanti.

L’art. 1 definisce la professione di Psicologo come comprensiva dell’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende anche le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

L’art. 2 riguarda i requisiti per l’esercizio della professione di Psicologo. Nel testo originario, l’accesso alla professione richiedeva il conseguimento dell’abilitazione mediante Esame di Stato e iscrizione all’Albo. Oggi questo punto va letto anche alla luce della normativa sulle lauree abilitanti, che ha modificato il sistema di accesso alla professione prevedendo, per i nuovi percorsi, tirocinio pratico-valutativo e prova pratica valutativa. Resta fermo il principio essenziale: per esercitare come Psicologo è necessaria l’abilitazione professionale secondo le modalità vigenti e l’iscrizione all’Albo.

L’art. 3 regola l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Prevede che tale attività sia subordinata a una specifica formazione professionale, acquisita dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali.

L’art. 4 istituisce formalmente l’Albo degli Psicologi e prevede che gli iscritti siano soggetti alla disciplina del segreto professionale.

L’art. 5 stabilisce che gli iscritti all’Albo costituiscono l’Ordine degli Psicologi, articolato su base regionale.

Prima del 1989, la professione di Psicologo non era regolamentata da una legge ordinistica specifica. La Legge 56/1989 rappresenta quindi un passaggio storico: ha riconosciuto l’autonomia della professione psicologica, ne ha definito gli atti tipici e ha istituito l’Ordine professionale.

Il percorso di approvazione fu complesso, perché segnato dalla necessità di riconoscere l’autonomia scientifica e professionale della psicologia e, al tempo stesso, di trovare un equilibrio con la professione medica rispetto all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

Nelle prime proposte di legge, la psicoterapia era collocata in modo più diretto tra le attività dello Psicologo. La previsione di un articolo specifico sull’esercizio dell’attività psicoterapeutica, aperto sia ai laureati in Psicologia sia ai laureati in Medicina e Chirurgia, fu invece il risultato di una mediazione normativa e politica.

L’approvazione della Legge 56/1989 resta dunque un traguardo fondamentale: ha dato riconoscimento giuridico alla professione di Psicologo e ne ha definito il campo professionale. Allo stesso tempo, il modo in cui è stata regolata l’attività psicoterapeutica ha prodotto un assetto non sempre chiaro sul piano comunicativo, perché la legge disciplina la formazione richiesta per esercitarla, ma non definisce in modo analitico che cosa la distingua, nella pratica concreta, dagli altri atti clinici dello Psicologo.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

Legge 8 novembre 2021, n. 163 — Lauree abilitanti

Lombardo, G. P., & Stampa, P. (1994). Il ruolo professionale nella storia della psicologia italiana. FrancoAngeli.

Lombardo, G. P. (2021). Nascita e sviluppo dei Corsi di Laurea in Psicologia alla Sapienza. Sapienza Università Editrice.

Ossicini, A. (1998). Dalla professione di psicologo alla psicoterapia. Borla.

Perussia, F. (1994). Storia della psicologia italiana. FrancoAngeli.

Perché la psicoterapia è regolata da un articolo dedicato della legge?

La psicoterapia è regolata da un articolo dedicato perché l’art. 3 della Legge 56/1989 ha previsto che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale post-lauream, da acquisire mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali. Questa formazione può essere acquisita dopo una laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia.

Nelle prime proposte di legge, la psicoterapia era collocata in modo più diretto tra le attività proprie dello Psicologo. Questa formulazione incontrò resistenze, soprattutto perché una parte del mondo medico considerava la cura della sofferenza psichica come un territorio da ricondurre prevalentemente alla medicina. La soluzione dell’art. 3 consentì di riconoscere la professione di Psicologo e, allo stesso tempo, di disciplinare separatamente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

La distinzione tra Psicologo e Psicologo-psicoterapeuta ha quindi una base normativa e formativa. Non va però trasformata automaticamente in una distinzione rigida tra chi cura e chi non cura, perché la stessa Legge 56/1989 attribuisce allo Psicologo atti tipici che hanno rilevanza clinica e sanitaria: prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.

La norma ha introdotto un requisito formativo specifico per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ma non ha definito in modo dettagliato, sul piano tecnico-operativo, il confine tra psicoterapia, sostegno psicologico, abilitazione-riabilitazione psicologica e altri interventi clinici dello Psicologo.

Per questo motivo, molte affermazioni diffuse nel linguaggio comune, nei siti divulgativi o in alcune comunicazioni professionali vanno valutate con prudenza: non tutto ciò che è clinico coincide con la psicoterapia e non tutto ciò che è terapeutico è necessariamente psicoterapia.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

Potenza, A. (2022). La psicologia in Italia: la legge Ossicini, gli psicologi e l’opinione pubblica.

Carli, R., Cecchini, M., Lombardo, G. P., & Stampa, P. (1995). Psicologi e psicoterapia: oltre la siepe. FrancoAngeli.

Ciofi, R. (2025). Psicologia in bilico. Professione, identità e conflitti nella storia recente della psicologia italiana.

Cos’è il Codice Deontologico?

Il Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani è il testo che definisce i principi etici e le regole di condotta che le iscritte e gli iscritti all’Ordine devono rispettare nell’esercizio della professione. Il riferimento da utilizzare è sempre il testo vigente pubblicato dal CNOP nella pagina ufficiale dedicata al Codice Deontologico.

Il Codice Deontologico non è una legge ordinaria dello Stato, ma è una fonte regolativa vincolante per gli iscritti all’Ordine. La sua violazione può integrare illecito disciplinare. L’Ordine degli Psicologi ha infatti il compito di vigilare sul rispetto delle norme deontologiche e di intervenire, quando necessario, attraverso i procedimenti disciplinari previsti dall’ordinamento professionale.

Il Codice tutela l’utenza, la committenza, la correttezza dei rapporti professionali, la qualità dell’intervento psicologico e la dignità della professione. Contiene regole su competenza, aggiornamento, uso degli strumenti, consenso informato, segreto professionale, tutela della persona assistita, rapporti con i colleghi, comunicazione pubblica e responsabilità sociale.

Un passaggio particolarmente rilevante è l’art. 27, che utilizza espressamente il linguaggio della cura e del rapporto terapeutico: lo Psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal suo proseguimento.

Questo riferimento è importante perché conferma, sul piano deontologico, che l’intervento psicologico può collocarsi dentro una cornice terapeutica e di cura, senza che ciò coincida automaticamente con l’esercizio dell’attività psicoterapeutica regolata dall’art. 3 della Legge 56/1989.

Per approfondire:

CNOP — Codice Deontologico, testo vigente

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

Lo Psicologo è una professione sanitaria? Cosa significa?

Sì. La professione di Psicologo è una professione sanitaria. La Legge 11 gennaio 2018, n. 3, all’art. 9, ha inserito nella Legge 56/1989 un nuovo art. 01, che ricomprende espressamente la professione di Psicologo tra le professioni sanitarie.

Questo riconoscimento ha un significato importante. Non si limita ad una modifica formale, ma colloca la professione psicologica dentro il sistema della salute. Lo Psicologo non è un semplice consulente del benessere, né un professionista generico dell’ascolto: è un professionista sanitario che opera nell’ambito della prevenzione, della diagnosi psicologica, del sostegno, dell’abilitazione-riabilitazione, della promozione della salute e della cura psicologica.

L’alta vigilanza sull’Ordine nazionale degli Psicologi era già stata ricondotta al Ministero della Salute dall’art. 24-sexies del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Questo dato va distinto dalla Legge 3/2018: la prima riguarda il passaggio della vigilanza istituzionale; la seconda ha formalmente ricompreso la professione di Psicologo tra le professioni sanitarie.

L’inquadramento sanitario comporta responsabilità specifiche. Lo Psicologo è tenuto alla formazione continua, alla competenza professionale, all’uso di metodologie fondate e alla consapevolezza dei limiti del proprio intervento. Il Codice Deontologico stabilisce che lo Psicologo deve mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento, riconoscere i limiti della propria competenza e utilizzare strumenti teorico-pratici per i quali abbia acquisito adeguata competenza.

Le prestazioni rese da Psicologi e da professionisti formati per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, quando hanno finalità terapeutiche, sono riconosciute come spese sanitarie detraibili senza necessità di prescrizione medica. L’Agenzia delle Entrate utilizza la formula “psicologi e psicoterapeuti”, che va letta in senso fiscale e descrittivo, non come istituzione di una professione autonoma di “psicoterapeuta”.

Lo Psicologo, come esercente una professione sanitaria, rientra anche nel quadro generale della responsabilità professionale sanitaria. La Legge 24/2017 disciplina la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Il riconoscimento sanitario della professione psicologica è coerente con una concezione ampia della salute, non ridotta alla sola assenza di malattia. La salute comprende anche il funzionamento psicologico, mentale, relazionale e sociale della persona.

Per approfondire:

Legge 11 gennaio 2018, n. 3

D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31

Legge 8 marzo 2017, n. 24

CNOP — Codice Deontologico, testo vigente

Agenzia delle Entrate — Spese sanitarie detraibili

Quali sono gli atti tipici dello Psicologo?

Gli atti tipici sono le funzioni caratteristiche di una professione riconosciuta. Definiscono il campo d’azione, le competenze e i confini professionali di chi esercita quella professione.

Gli atti tipici dello Psicologo sono indicati dall’art. 1 della Legge 56/1989: prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. La legge include anche sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.

La prevenzione comprende gli interventi finalizzati a ridurre il rischio di disagio psicologico, promuovere salute, qualità della vita, convivenza, benessere psicologico e comportamenti protettivi. Può riguardare singoli, gruppi, scuole, organizzazioni, comunità e contesti sociali.

La diagnosi psicologica è l’attività di valutazione e comprensione del funzionamento psicologico della persona. Può avvalersi del colloquio psicologico, dell’osservazione, di strumenti psicodiagnostici e di altri metodi professionali propri della psicologia.

L’abilitazione-riabilitazione psicologica comprende interventi finalizzati a promuovere, recuperare, mantenere o compensare funzioni, competenze e abilità psicologiche, emotive, relazionali, cognitive e comportamentali. Può riguardare condizioni di disagio, disabilità, malattia, cambiamenti di vita, difficoltà adattive o compromissioni del funzionamento.

Il sostegno psicologico è un intervento volto ad aiutare la persona, il gruppo o l’istituzione ad affrontare difficoltà, crisi, passaggi evolutivi, problemi relazionali, condizioni di stress, sofferenza emotiva o adattamento. Non è un intervento minore: è uno degli atti tipici dello Psicologo e può avere finalità cliniche e terapeutiche quando mira a migliorare il funzionamento, ridurre la sofferenza e promuovere risorse personali.

Sperimentazione, ricerca e didattica completano il quadro della professione, confermando che la psicologia non è solo pratica applicativa, ma anche disciplina scientifica, formativa e di produzione di conoscenza.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

CNOP — Documenti sugli atti tipici e riservati della professione psicologica

E’ corretto dire che lo Psicologo cura?

Sì, è corretto dire che lo Psicologo cura, purché questa affermazione venga intesa nel perimetro degli atti tipici della professione psicologica, delle competenze acquisite e dei limiti deontologici.

La Legge 56/1989 non usa letteralmente la parola “cura” nell’art. 1, ma attribuisce allo Psicologo funzioni che, nel contesto sanitario, hanno natura clinica e di tutela della salute: prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.

Inoltre, il Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani utilizza espressamente il linguaggio della cura. L’art. 27 parla di rapporto terapeutico, paziente, beneficio e cura. Questi termini confermano che l’intervento psicologico può avere piena rilevanza terapeutica, anche quando non coincide con la psicoterapia in senso stretto.

Dire che lo Psicologo cura non significa dire che ogni Psicologo eserciti psicoterapia. Significa riconoscere che la cura psicologica comprende interventi professionali, clinicamente fondati e deontologicamente corretti, che mirano a prevenire, valutare, sostenere, abilitare, riabilitare e migliorare il funzionamento psicologico della persona.

Lo Psicologo cura perché esercita una professione sanitaria e perché i suoi atti tipici possono incidere sulla salute psicologica, emotiva, relazionale, comportamentale e sociale della persona.

Lo Psicologo può quindi curare attraverso gli atti tipici della professione, nel rispetto della legge, della deontologia, delle competenze possedute e dei limiti del proprio intervento.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

Legge 11 gennaio 2018, n. 3

CNOP — Codice Deontologico, testo vigente

Agenzia delle Entrate — Spese sanitarie detraibili

E’ corretto dire che lo Psicologo fa terapia?

Sì, è corretto dire che lo Psicologo fa terapia psicologica, se questa espressione viene usata per indicare interventi psicologici clinici, sanitari e professionali che rientrano negli atti tipici della professione, nelle competenze acquisite e nei limiti deontologici.

Le prestazioni psicologiche rese con finalità terapeutiche sono considerate detraibili come spese sanitarie, senza necessità di prescrizione medica. Questo riconoscimento conferma che le prestazioni psicologiche possono avere finalità terapeutica.

Il Codice Deontologico, inoltre, parla espressamente di rapporto terapeutico e di cura nell’art. 27. Questo rende deontologicamente sostenibile l’uso dell’espressione “terapia psicologica”, purché essa non venga confusa con la psicoterapia regolata dall’art. 3 della Legge 56/1989.

La terapia psicologica può comprendere interventi di prevenzione, sostegno, diagnosi psicologica, abilitazione-riabilitazione e intervento clinico psicologico, quando questi siano finalizzati a ridurre la sofferenza, migliorare il funzionamento e promuovere salute psicologica.

Occorre però distinguere con precisione terapia psicologica e psicoterapia. La psicoterapia, nel sistema italiano, è una specifica attività regolata dall’art. 3 della Legge 56/1989 e può essere esercitata da Psicologi o Medici che abbiano completato la formazione professionale prevista dalla legge.

Uno Psicologo non in possesso della specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica non può presentarsi come Psicologo-psicoterapeuta e non può dichiarare di esercitare psicoterapia. Può però esercitare pienamente gli atti tipici della professione di Psicologo e, quando tali atti hanno finalità cliniche e di cura, può parlare correttamente di intervento terapeutico o terapia psicologica.

L’espressione “terapia psicologica” deve essere usata con chiarezza, evitando ogni ambiguità con l’esercizio dell’attività psicoterapeutica regolata dall’art. 3 della Legge 56/1989. È corretta quando indica un intervento psicologico clinico e sanitario fondato sugli atti tipici dello Psicologo; non deve però essere usata per simulare, sostituire o aggirare la specifica attività psicoterapeutica regolata dalla legge.

Per approfondire:

CNOP — Codice Deontologico, testo vigente

Agenzia delle Entrate — Spese sanitarie detraibili

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

Qual è la differenza tra atti tipici dello Psicologo e psicoterapia?

La differenza tra atti tipici dello Psicologo e psicoterapia è chiara sul piano normativo-formativo, ma non è definita in modo dettagliato dalla Legge 56/1989 sul piano tecnico-operativo.

Gli atti tipici dello Psicologo sono definiti dall’art. 1 della Legge 56/1989: prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno, sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico. La psicoterapia è invece regolata dall’art. 3, che ne subordina l’esercizio a una specifica formazione professionale almeno quadriennale, successiva alla laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia.

La legge stabilisce chi può esercitare l’attività psicoterapeutica e quale formazione sia richiesta, ma non descrive in modo analitico quali elementi tecnici distinguano, nella pratica concreta, la psicoterapia dagli altri interventi clinici dello Psicologo.

Per questo motivo, molte distinzioni diffuse nel linguaggio comune non trovano un fondamento normativo esplicito. Non è corretto affermare, ad esempio, che lo Psicologo non in possesso della specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica possa occuparsi solo di problemi lievi, fare solo consulenza, limitarsi alla diagnosi o non intervenire sulla sofferenza psicologica. Queste affermazioni non corrispondono all’art. 1 della Legge 56/1989, che attribuisce allo Psicologo funzioni cliniche e sanitarie ampie.

Allo stesso tempo, non sarebbe corretto negare la specificità normativa della psicoterapia. La psicoterapia è una specifica attività regolata dalla legge, il cui esercizio richiede la formazione prevista dall’art. 3.

La differenza, quindi, non consiste nel fatto che lo Psicologo non cura e lo Psicologo-psicoterapeuta cura. La differenza consiste nel fatto che la psicoterapia è una specifica attività regolata dalla legge, mentre lo Psicologo esercita gli atti tipici della professione, che possono avere natura clinica, sanitaria e terapeutica.

In sintesi: gli atti tipici dello Psicologo costituiscono il campo professionale ordinario dello Psicologo; la psicoterapia è una specifica attività il cui esercizio richiede una formazione ulteriore prevista dalla legge. La cura psicologica non coincide interamente con la psicoterapia.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

CNOP — Documenti sugli atti tipici e riservati della professione psicologica

Potenza, A. (2022). La psicologia in Italia: la legge Ossicini, gli psicologi e l’opinione pubblica.

Carli, R., Cecchini, M., Lombardo, G. P., & Stampa, P. (1995). Psicologi e psicoterapia: oltre la siepe. FrancoAngeli.

Ciofi, R. (2025). Psicologia in bilico. Professione, identità e conflitti nella storia recente della psicologia italiana.

Qual è la differenza tra sostegno psicologico e sostegno psicoterapeutico?

Il sostegno psicologico è l’attività di sostegno svolta da uno Psicologo iscritto all’Ordine, nell’ambito degli atti tipici della professione: prevenzione, diagnosi psicologica, sostegno, abilitazione-riabilitazione, ricerca, sperimentazione e didattica in ambito psicologico.

L’espressione “sostegno psicoterapeutico” non indica una professione diversa né un atto tipico separato. Può indicare, in senso descrittivo, una funzione di sostegno svolta dentro un percorso di psicoterapia, da parte di un professionista che, oltre a essere Psicologo o Medico, ha completato la formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

Questa distinzione può avere senso sul piano descrittivo, ma deve essere spiegata con precisione. Non deve far pensare che esistano due professioni autonome, una chiamata Psicologo e una chiamata “psicoterapeuta”. Nel nostro ordinamento, la psicoterapia è un’attività esercitabile da Psicologi e Medici che abbiano completato la formazione richiesta dalla legge. Non esiste una professione ordinistica autonoma denominata “psicoterapeuta”.

Allo stesso modo, non esiste un riferimento normativo che stabilisca l’esistenza di un bagaglio di tecniche psicoterapeutiche separato e ontologicamente diverso dagli strumenti psicologici. La legge disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, non un elenco di tecniche esclusive.

Ciò non significa negare che, dentro un percorso di psicoterapia, il sostegno possa assumere una funzione specifica nel quadro dell’intervento psicoterapeutico. Significa però evitare che il sostegno psicologico venga svalutato o presentato come attività non clinica solo perché svolto da uno Psicologo non in possesso della specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

Nella pratica clinica, la qualità dell’intervento dipende da molti fattori: formazione di base, formazione post-lauream, esperienza, modello teorico, aggiornamento continuo, competenze personali, supervisione, capacità di valutazione, conoscenza dei limiti professionali, corretto invio quando necessario e qualità della relazione terapeutica.

Per questo motivo, la dicotomia “sostegno psicologico” contro “sostegno psicoterapeutico”, se usata in modo rigido, rischia di semplificare eccessivamente una realtà molto più articolata. Lo Psicologo, anche se non in possesso della specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, può svolgere sostegno psicologico clinicamente rilevante, purché operi nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto della legge e della deontologia.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

CNOP — Codice Deontologico, testo vigente

La psicoterapia è una tecnica?

No, la psicoterapia non è una tecnica. È un’attività professionale regolata dall’art. 3 della Legge 56/1989, il cui esercizio è subordinato a una specifica formazione professionale almeno quadriennale successiva alla laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia.

Le scuole di specializzazione in psicoterapia possono essere universitarie oppure private riconosciute secondo la normativa vigente. L’art. 3 della Legge 56/1989 prevede che i corsi di specializzazione almeno quadriennali siano attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti privati riconosciuti secondo le procedure stabilite dalla normativa di riferimento. Il MUR pubblica e aggiorna l’elenco degli istituti di specializzazione in psicoterapia abilitati ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, a istituire e attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

Esistono molti orientamenti teorici e clinici: cognitivo-comportamentale, sistemico-relazionale, psicodinamico, psicoanalitico, interpersonale, umanistico, integrato e altri. Ognuno può utilizzare modelli, procedure e tecniche differenti.

Pertanto, non esiste “la tecnica psicoterapeutica” in senso unico e universale. Esistono tecniche psicologiche, metodi clinici, modelli teorici e procedure di intervento che possono essere utilizzati in contesti diversi, anche terapeutici, secondo la competenza del professionista, il quadro normativo e la finalità dell’intervento.

La psicoterapia non si definisce in base a una singola tecnica, ma in base a un’attività professionale regolata dalla legge e alla formazione richiesta per esercitarla.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162

D.M. 11 dicembre 1998, n. 509

MUR — Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia

La psicoterapia può usare strumenti usati dallo Psicologo?

Sì. La psicoterapia può utilizzare strumenti, tecniche, metodi e modelli che appartengono al patrimonio scientifico e professionale della psicologia. Questo non significa, però, che tali strumenti diventino automaticamente esclusivi della psicoterapia.

La Legge 56/1989 non contiene un elenco di tecniche, strumenti, modelli o metodi riservati in modo esclusivo alla psicoterapia. La norma disciplina i requisiti formativi per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, non istituisce un catalogo separato di strumenti vietati allo Psicologo.

L’art. 3 afferma che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, acquisita dopo la laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali.

Questo significa che la psicoterapia può utilizzare strumenti psicologici, ma non che tali strumenti siano, per ciò stesso, sottratti all’ambito professionale dello Psicologo. La differenza non sta nello strumento in sé, ma nella finalità dell’intervento, nel contesto professionale, nella competenza acquisita, nella cornice normativa e nella modalità con cui quello strumento viene utilizzato.

La questione decisiva, per lo Psicologo, è la competenza. Il Codice Deontologico stabilisce che lo Psicologo deve mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento, riconoscere i limiti della propria competenza e utilizzare strumenti teorico-pratici per i quali abbia acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Deve inoltre impiegare metodologie delle quali sia in grado di indicare fonti e riferimenti scientifici.

Per questo motivo, non è corretto affermare in modo generico che esistano tecniche “psicoterapeutiche” vietate allo Psicologo solo perché utilizzate anche in psicoterapia. È più corretto dire che ogni strumento psicologico deve essere utilizzato da professionisti competenti, nel rispetto della legge, della deontologia, della finalità dell’intervento e dei limiti della propria formazione.

In sintesi: la psicoterapia può utilizzare strumenti usati dallo Psicologo, perché si fonda anche su conoscenze, metodi e tecniche psicologiche. Ciò non rende quegli strumenti esclusivi della psicoterapia. Ciò che è regolato dalla legge è l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, non la proprietà esclusiva delle tecniche psicologiche.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

CNOP — Codice Deontologico, testo vigente

Qual è la differenza tra Psicologo e Psicologo-psicoterapeuta?

Lo Psicologo è un professionista sanitario che esercita gli atti tipici previsti dall’art. 1 della Legge 56/1989: prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno, sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.

Lo Psicologo-psicoterapeuta è uno Psicologo che, oltre all’abilitazione alla professione di Psicologo e all’iscrizione all’Albo, ha completato una specifica formazione professionale, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, come previsto dall’art. 3 della Legge 56/1989, per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

La differenza è quindi normativa e formativa. Non si tratta di due professioni diverse. La professione resta quella di Psicologo; la psicoterapia è una specifica attività regolata dalla legge, esercitabile da Psicologi e Medici che abbiano completato la formazione richiesta.

Questo punto è essenziale: lo Psicologo non in possesso della specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica non è un professionista clinicamente incompleto e non è limitato alla sola consulenza generica. Può esercitare tutti gli atti tipici della professione, inclusi sostegno, diagnosi psicologica, prevenzione e abilitazione-riabilitazione. Non può, invece, presentarsi come Psicologo-psicoterapeuta né dichiarare di esercitare psicoterapia.

La psicoterapia è quindi una specifica attività professionale, non una professione autonoma separata dalla Psicologia o dalla Medicina.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

Legge 11 gennaio 2018, n. 3

CNOP — Codice Deontologico, testo vigente

MUR — Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia

Perchè “psicoterapeuta” viene spesso utilizzato come se fosse un titolo professionale?

La parola “psicoterapeuta” viene spesso utilizzata nel linguaggio comune e in alcune prassi comunicative come se indicasse una professione autonoma. Questo uso si è consolidato nel tempo anche per ragioni pratiche: gli Albi professionali riportano l’annotazione relativa all’esercizio dell’attività psicoterapeutica e molti professionisti usano formule come Psicologo-psicoterapeuta o Medico-psicoterapeuta per rendere immediatamente riconoscibile la propria formazione.

Tuttavia, sul piano giuridico, è necessario essere precisi. La Legge 56/1989 non istituisce una professione autonoma di “psicoterapeuta”. L’art. 3 disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte di Psicologi e Medici che abbiano completato una specifica formazione professionale. La stessa norma utilizza anche l’espressione “psicoterapeuti non medici”, ma ciò non istituisce un Ordine autonomo degli “psicoterapeuti” né una professione separata da Psicologo e Medico.

L’annotazione nell’Albo documenta il possesso della formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Non crea un nuovo Ordine professionale, né una nuova professione separata.

Per questo motivo, quando si usa la parola “psicoterapeuta” è opportuno specificare sempre se si parla di Psicologo-psicoterapeuta o Medico-psicoterapeuta. Parlare genericamente di “psicoterapeuta”, senza indicare la professione di base, può generare confusione, perché oscura il fatto che l’attività psicoterapeutica viene esercitata da professionisti appartenenti a due professioni diverse: Psicologi e Medici.

In sintesi: “psicoterapeuta” è un termine d’uso comune, amministrativo e comunicativo, ma non indica una professione ordinistica autonoma. Indica un professionista, Psicologo o Medico, che possiede la formazione richiesta per esercitare l’attività psicoterapeutica.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

Albo Unico Nazionale degli Psicologi

FNOMCeO — Ricerca Professionista

Esiste un Albo degli “psicoterapeuti”?

No. Non esiste un Albo autonomo degli “psicoterapeuti”.

In Italia esistono l’Albo degli Psicologi e l’Albo dei Medici Chirurghi. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica viene annotato all’interno dell’Albo professionale di appartenenza, quando il professionista possiede la formazione richiesta dalla legge.

Questo significa che il professionista resta Psicologo o Medico. La psicoterapia non costituisce una professione autonoma separata, ma una specifica attività esercitabile da Psicologi e Medici secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 56/1989.

Per verificare un professionista, è possibile consultare l’Albo Unico Nazionale degli Psicologi, gli Albi regionali degli Psicologi e l’Albo FNOMCeO per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri.

La formulazione più corretta non è “iscritto all’Albo degli psicoterapeuti”, ma “Psicologo con annotazione relativa all’esercizio dell’attività psicoterapeutica” oppure “Medico con formazione o specializzazione che consente l’esercizio dell’attività psicoterapeutica”.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

Albo Unico Nazionale degli Psicologi

FNOMCeO — Ricerca Professionista

Perchè larga parte della formazione in psicoterapia avviene presso scuole private?

Il sistema italiano della formazione in psicoterapia si è sviluppato anche attraverso istituti privati riconosciuti secondo la normativa vigente. Esistono anche scuole universitarie, quindi pubbliche, ma l’offerta pubblica è più limitata rispetto a quella privata.

L’art. 3 della Legge 56/1989 prevede che i corsi di specializzazione almeno quadriennali in psicoterapia siano attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti privati riconosciuti secondo le procedure previste. Il MUR pubblica e aggiorna l’elenco degli istituti di specializzazione in psicoterapia abilitati ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, a istituire e attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

Questa configurazione ha prodotto un sistema nel quale molti Psicologi, per completare la formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, si rivolgono a istituti privati riconosciuti. Le ragioni possono essere diverse: diffusione territoriale, organizzazione delle lezioni spesso compatibile con il lavoro, minore disponibilità di posti nelle scuole pubbliche, accesso tramite concorso nelle scuole universitarie e differenze nei modelli organizzativi.

La formazione privata in psicoterapia può comportare costi significativi, variabili a seconda dell’istituto, del modello formativo, delle eventuali attività integrative richieste e delle condizioni di tirocinio. Per questo il tema dell’accessibilità economica merita attenzione istituzionale.

La presenza rilevante degli istituti privati riconosciuti pone questioni di sostenibilità economica, trasparenza dei criteri formativi, vigilanza e qualità dell’offerta. Questi temi meritano attenzione senza trasformarsi in una svalutazione generalizzata degli istituti riconosciuti, molti dei quali offrono percorsi seri e professionalizzanti.

Il punto centrale è che la formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica non dovrebbe essere rappresentata come l’unica via di crescita clinica dello Psicologo. Lo Psicologo, anche senza formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, resta un professionista sanitario pienamente abilitato all’esercizio degli atti tipici previsti dalla Legge 56/1989.

La formazione post-lauream, l’aggiornamento continuo e l’esperienza clinica possono svilupparsi anche in molti altri ambiti: neuropsicologia, sessuologia, psicologia giuridica, psicologia scolastica, psicologia del lavoro, riabilitazione, psicologia dell’emergenza, psicologia della salute, psicologia dello sport e altri settori.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162

D.M. 11 dicembre 1998, n. 509

MUR — Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia

Potenza, A. (2022). La psicologia in Italia: la legge Ossicini, gli psicologi e l’opinione pubblica.

Carli, R., Cecchini, M., Lombardo, G. P., & Stampa, P. (1995). Psicologi e psicoterapia: oltre la siepe. FrancoAngeli.

Ciofi, R. (2025). Psicologia in bilico. Professione, identità e conflitti nella storia recente della psicologia italiana.

Lo Psicologo non formato per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica può occuparsi di clinica?

Sì. Lo Psicologo può occuparsi di clinica perché la clinica psicologica non coincide con la sola psicoterapia. La clinica riguarda l’ascolto, la valutazione, la diagnosi psicologica, la comprensione della sofferenza, il funzionamento emotivo, relazionale, cognitivo, comportamentale e psicofisico della persona.

Lo Psicologo può quindi svolgere interventi clinici attraverso gli atti tipici della professione: prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione.

Il limite non è la parola “clinica”. Il limite è non presentare l’intervento come psicoterapia quando non si possiedono i requisiti previsti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

In sintesi, lo Psicologo può occuparsi di clinica psicologica; non può però qualificare il proprio intervento come psicoterapia se non possiede i requisiti previsti dall’art. 3 della Legge 56/1989.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — Diagnosi psicologica e psicopatologica

Perchè circolano molti falsi miti su cosa può fare lo Psicologo clinico non formato per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica?

Circolano molti falsi miti su cosa può fare lo Psicologo clinico non in possesso della specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica perché, nel tempo, si sono sovrapposti fattori linguistici, storici, normativi, formativi, economici e culturali.

Il primo fattore è linguistico. Nel linguaggio comune, la parola “psicoterapia” viene spesso usata come sinonimo generico di cura psicologica. Questo uso, però, crea confusione nel contesto italiano, perché nel nostro ordinamento la psicoterapia è una specifica attività regolata dall’art. 3 della Legge 56/1989. Non tutta la cura psicologica coincide con la psicoterapia. Lo Psicologo può curare e fare terapia psicologica attraverso gli atti tipici della professione, senza per questo esercitare psicoterapia.

Il secondo fattore riguarda la traduzione dei termini stranieri. In molti Paesi, soprattutto nel mondo anglosassone, la parola psychotherapy può avere un significato più ampio rispetto al termine italiano psicoterapia, perché i sistemi normativi e professionali non coincidono. Tradurre automaticamente psychotherapy con psicoterapia, senza considerare il contesto giuridico italiano, può produrre confusione.

Il terzo fattore è storico-normativo. L’art. 3 della Legge 56/1989 regola l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e la formazione richiesta, ma non definisce in modo analitico la differenza tecnica tra psicoterapia e altri interventi clinici dello Psicologo. Questa assenza di definizione dettagliata ha favorito, nel tempo, interpretazioni molto diverse, non sempre fondate su dati normativi espliciti.

Il quarto fattore è formativo. In alcuni contesti universitari, scolastici o professionali, può essere stata trasmessa l’idea che la psicoterapia rappresenti l’unico vero intervento clinico profondo, mentre lo Psicologo non in possesso della specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sarebbe limitato a consulenza, orientamento o diagnosi. Questa rappresentazione è riduttiva e non corrisponde alla Legge 56/1989, che attribuisce allo Psicologo atti tipici clinicamente rilevanti.

Il quinto fattore è economico e istituzionale. Poiché una parte rilevante della formazione in psicoterapia avviene attraverso istituti privati riconosciuti, è importante che la comunicazione professionale resti rigorosa e non presenti la formazione per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica come unica via possibile per esercitare clinicamente la professione di Psicologo.

Il sesto fattore riguarda la comunicazione pubblica. In alcune comunicazioni divulgative, le differenze tra Psicologo, Psicologo-psicoterapeuta e Psichiatra vengono presentate in modo eccessivamente semplificato. Talvolta si legge che lo Psicologo ascolta, supporta o fa consulenza, mentre lo Psicologo-psicoterapeuta cura o tratta i disturbi. Questa rappresentazione è scorretta, perché lo Psicologo è un professionista sanitario e la Legge 56/1989 gli attribuisce atti tipici che possono avere finalità cliniche, sanitarie e terapeutiche.

Lo Psicologo clinico non in possesso della specifica formazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica non è un professionista di livello inferiore. È uno Psicologo che può esercitare pienamente gli atti tipici della professione e che, come ogni professionista sanitario, deve operare nei limiti della propria competenza, aggiornarsi, utilizzare strumenti scientificamente fondati e inviare ad altri professionisti quando il caso lo richiede.

La vera distinzione non è tra chi cura e chi non cura. La distinzione corretta è tra attività psicologiche rientranti negli atti tipici dello Psicologo e attività psicoterapeutica regolata dall’art. 3 della Legge 56/1989. Entrambe appartengono al campo della salute psicologica, ma hanno presupposti normativi e formativi diversi.

Per approfondire:

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di Psicologo

CNOP — Codice Deontologico, testo vigente

CNOP — Documenti sugli atti tipici e riservati della professione psicologica

MUR — Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia

Gli atti tipici sono interventi «pre-psicoterapia»?

No. Gli atti tipici dello Psicologo non sono interventi preparatori, minori o provvisori rispetto alla psicoterapia.

Prevenzione, diagnosi, sostegno e abilitazione-riabilitazione sono attività professionali autonome. Possono precedere una psicoterapia, accompagnarla, renderla non necessaria o costituire l’intervento più appropriato in sé.

La psicoterapia non è il destino obbligato di ogni intervento psicologico. È una specifica attività regolata dalla legge.

In sintesi, atti tipici dello Psicologo non sono “prima della psicoterapia”; sono atti professionali con pieno valore clinico.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici

È vero che lo Psicologo può fare solo psicoeducazione?

No. La psicoeducazione è uno strumento utile, ma non esaurisce il lavoro dello Psicologo.

Lo Psicologo può usare la psicoeducazione per aiutare la persona a comprendere sintomi, emozioni, comportamenti, stili relazionali, fattori di rischio e strategie di gestione, ma può anche fare diagnosi psicologica, sostegno, prevenzione, abilitazione-riabilitazione, valutazione del funzionamento, interventi sulla regolazione emotiva, lavoro sulle risorse e accompagnamento nei passaggi critici della vita.

In sintesi, la psicoeducazione è uno strumento dello Psicologo, non il limite massimo della sua attività.

Per approfondire:

: Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — Atti tipici e riservati della professione psicologica.

Lo Psicologo può trattare disturbi psicopatologici?

Si, lo Psicologo può intervenire su persone che presentano disturbi psicopatologici attraverso gli atti tipici della professione, senza qualificare l’intervento come psicoterapia se non possiede i requisiti per esercitarla.

La presenza di ansia, depressione, disregolazione emotiva, difficoltà relazionali, sintomi post-traumatici, disturbi del comportamento o compromissioni del funzionamento non sposta automaticamente tutto nell’area esclusiva della psicoterapia.

Il CNOP, nel parere sulla diagnosi psicologica e psicopatologica, afferma che la diagnosi psicologica ricomprende come caso specifico la diagnosi psicopatologica.

Nei casi complessi, gravi o ad alto rischio, lo Psicologo deve valutare l’appropriatezza del setting, la propria competenza, la necessità di invio, consulenza o lavoro in rete.

In sintesi, lo Psicologo può intervenire su persone con disturbi psicopatologici nel perimetro degli atti tipici; non deve però presentare l’intervento come psicoterapia se non possiede i requisiti per esercitarla.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — Diagnosi psicologica e psicopatologica

CNOP — Diagnosi psicopatologica

https://www.ordinepsicologiveneto.it/corretta-e-trasparente-informazione-sulla-figura-professionale-dello-psicologo

Esiste un limite di gravità del disturbo oltre il quale lo Psicologo non può intervenire?

Non esiste un limite legale generale fondato sulla sola gravità astratta del disturbo. Non c’è una norma che dica: fino a questa soglia interviene lo Psicologo, oltre questa soglia interviene solo chi esercita l’attività psicoterapeutica.

Il limite va valutato caso per caso. Contano la competenza dello Psicologo, il tipo di intervento richiesto, il rischio clinico, la presenza di ideazione suicidaria, autolesività, psicosi, uso problematico di sostanze, grave compromissione del funzionamento, necessità farmacologica, setting disponibile e possibilità di lavoro in rete.

Uno Psicologo può lavorare anche con condizioni gravi, per esempio in contesti riabilitativi, ospedalieri, comunitari, neuropsicologici, psichiatrici o domiciliari. Ma non deve lavorare in modo isolato quando il caso richiede un’équipe o una presa in carico integrata.

In sintesi, la gravità non esclude automaticamente lo Psicologo; impone una valutazione più rigorosa di competenza, rischio, setting, mandato e rete clinica.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — Diagnosi psicologica e psicopatologica

Quanto può durare un percorso psicologico? E un percorso di psicoterapia?

Non esiste una durata massima valida per tutti.

Un percorso psicologico può durare poche sedute, alcuni mesi o anche più a lungo. Dipende dalla domanda, dagli obiettivi, dal funzionamento della persona, dalla complessità del caso, dal setting e dall’andamento del percorso.

Anche una psicoterapia può essere breve, media o lunga.

La durata, da sola, non definisce la natura dell’intervento. Un percorso psicologico non diventa psicoterapia solo perché dura molto.

In sintesi, la durata non trasforma automaticamente un percorso psicologico in psicoterapia.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

Lo Psicologo può fare interventi intensivi, frequenti o quotidiani?

Sì, se l’intervento è appropriato, motivato, documentabile e sostenuto da competenza adeguata.

La frequenza degli incontri non stabilisce da sola la natura dell’attività. Un intervento quotidiano può essere psicologico, riabilitativo, neuropsicologico, educativo, di sostegno, di crisi, comunitario, domiciliare o istituzionale.

Si pensi a comunità terapeutico-riabilitative, servizi per dipendenze, reparti ospedalieri, interventi neuropsicologici, disabilità, psico-oncologia, emergenza psicologica, età evolutiva o sostegno familiare intensivo.

In sintesi, non è la frequenza a definire la psicoterapia, ma la natura dell’intervento, il mandato, gli obiettivi e il modo in cui viene configurato e comunicato.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

OMS — Rehabilitation

Lo Psicologo può lavorare anche nel setting privato?

Sì. Lo Psicologo può lavorare nel setting privato.

La Legge 56/1989 non limita gli atti tipici dello Psicologo al settore pubblico, sanitario o istituzionale. Lo Psicologo può esercitare in studio privato, online, a domicilio, in ambito scolastico, aziendale, sociale, sanitario, sportivo o comunitario.

Nel setting privato serve però particolare chiarezza. La persona deve sapere chi è il professionista, quale titolo possiede, quale prestazione riceverà, quali sono obiettivi e limiti del percorso, quali sono i costi, come vengono trattati i dati e quando può essere necessario un invio.

In sintesi, il setting privato non è riservato alla psicoterapia; richiede però comunicazione corretta, consenso informato chiaro e rispetto dei limiti professionali.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

Il lavoro sul passato è riservato alla psicoterapia?

No. Il passato non è proprietà esclusiva della psicoterapia.

La storia personale, familiare, affettiva, scolastica, lavorativa, traumatica o relazionale è materiale psicologico. Può essere rilevante per comprendere il funzionamento attuale della persona.

Lo Psicologo può esplorare il passato quando serve a comprendere emozioni, comportamenti, schemi relazionali, risorse, ferite, paure, difese, convinzioni, significati personali e difficoltà presenti.

In sintesi, lavorare sul passato non equivale automaticamente a fare psicoterapia.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

È vero che solo la psicoterapia «scava in profondità»?

No. La profondità non è una proprietà esclusiva della psicoterapia.

Uno Psicologo può lavorare in modo profondo su vergogna, colpa, desiderio, identità, lutto, paura, corpo, storia familiare, autostima, crisi personali, relazioni, attaccamento, funzionamento affettivo e significati esistenziali.

La profondità non dipende dalla denominazione dell’intervento, ma dalla competenza, dal metodo, dalla relazione professionale, dagli obiettivi clinici, dall’etica e dall’appropriatezza del lavoro svolto.

In sintesi, la profondità è una qualità del lavoro clinico, non un’esclusiva terminologica della psicoterapia.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — La professione di psicologo: atti tipici

Lo Psicologo può fare prevenzione del suicidio?

Sì. La prevenzione del suicidio rientra nelle attività psicologiche di prevenzione, valutazione del rischio, sostegno, gestione della crisi, invio e lavoro di rete.

Lo Psicologo può valutare ideazione suicidaria, fattori di rischio, fattori protettivi, isolamento, disperazione, impulsività, precedenti tentativi, accesso ai mezzi, uso di sostanze, condizioni cliniche associate e rete familiare o sociale.

Nei casi di rischio suicidario attuale, imminente o elevato, lo Psicologo non deve lavorare in isolamento: deve attivare procedure di sicurezza, servizi competenti e rete sanitaria, secondo il caso concreto.

In sintesi, lo Psicologo può fare prevenzione del suicidio, ma nei casi ad alto rischio deve operare con criteri di sicurezza, rete e responsabilità clinica.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

NICE NG225 — Self-harm.

Lo Psicologo può intervenire nei casi di lutto?

Sì. Il lutto è un’esperienza psicologica, affettiva, relazionale, corporea ed esistenziale.

Lo Psicologo può intervenire nei casi di lutto attraverso sostegno, valutazione del funzionamento, prevenzione di complicazioni, accompagnamento emotivo e lavoro sulla riorganizzazione della vita.

Può lavorare su dolore, colpa, rabbia, vuoto, solitudine, perdita di senso, lutto traumatico, lutto perinatale, lutto anticipatorio, difficoltà familiari e ripresa del funzionamento quotidiano.

Non ogni lutto richiede psicoterapia. Molti lutti richiedono ascolto competente, contenimento, tempo, rete, sostegno e ricostruzione progressiva di significati.

In sintesi, lo Psicologo può intervenire nel lutto; la psicoterapia può essere indicata in alcuni casi, ma non è l’unica forma possibile di cura psicologica del lutto.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

Lo Psicologo può usare l’ipnosi?

Sì, ma solo con formazione specifica, competenza adeguata, consenso informato e finalità coerente con il proprio mandato professionale.

L’ipnosi è una tecnica delicata. Non può essere usata in modo improvvisato, suggestivo, spettacolare o manipolativo. Richiede preparazione, prudenza, conoscenza delle controindicazioni e capacità di gestire eventuali reazioni emotive intense.

Se l’ipnosi viene configurata o presentata come psicoterapia ipnotica, si entra nell’ambito dell’attività psicoterapeutica. Il CNOP ha dedicato uno specifico documento al tema dell’ipnosi e della psicoterapia ipnotica, proprio perché si tratta di un’area che richiede particolare precisione professionale.

In sintesi, lo Psicologo può usare l’ipnosi se formato e competente; non può presentare l’intervento come psicoterapia ipnotica se non possiede i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — Ipnosi e psicoterapia ipnotica

Lo Psicologo può lavorare in ambito psico-oncologico?

Sì. La psico-oncologia è un ambito nel quale lo Psicologo può intervenire pienamente.

Il lavoro psicologico in oncologia può riguardare l’impatto della diagnosi, la paura della morte, l’immagine corporea, la sessualità, il dolore, l’aderenza ai trattamenti, la comunicazione con l’équipe, il sostegno ai familiari, il lutto anticipatorio, il carico dei caregiver e la qualità della vita.

Non tutto ciò che avviene in psico-oncologia è psicoterapia. Molto lavoro psico-oncologico riguarda sostegno, prevenzione, valutazione, accompagnamento, riabilitazione del funzionamento, supporto alla comunicazione e lavoro di rete.

Serve però competenza specifica, conoscenza del contesto sanitario e capacità di collaborare con oncologi, medici, infermieri, palliativisti, assistenti sociali e altri professionisti.

In sintesi, lo Psicologo può lavorare in psico-oncologia; l’ambito richiede competenza specifica, ma non è riservato alla sola psicoterapia.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

AIOM — Assistenza psicosociale dei malati oncologici

SIPO — Documenti e Linee Guida

Il lavoro sul trauma è riservato alla psicoterapia?

No. Il trauma non è riservato alla psicoterapia.

Lo Psicologo può occuparsi di trauma attraverso valutazione, stabilizzazione, psicoeducazione, sostegno, regolazione emotiva, lavoro sulle risorse, sicurezza, prevenzione, abilitazione-riabilitazione e invio quando necessario.

Il trauma richiede però particolare prudenza. Alcuni interventi possono riattivare intensamente la persona. Per questo servono formazione specifica, valutazione del rischio dissociativo, gradualità, attenzione alla finestra di tolleranza e capacità di non forzare l’esposizione.

L’OMS indica, per il PTSD negli adulti, interventi psicologici come CBT focalizzata sul trauma, EMDR e stress management; questo conferma che il trauma è un campo di intervento psicologico ampio.

In sintesi, lo Psicologo può lavorare sul trauma se formato e prudente; non deve però presentare l’intervento come psicoterapia del trauma se non possiede i requisiti per esercitare l’attività psicoterapeutica.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

OMS — PTSD: psychological interventions for adults

Lo Psicologo può usare protocolli evidence-based come DBT, ACT, Schema Therapy, EMDR?

La formula più corretta è questa: lo Psicologo può usare strumenti, tecniche o procedure derivate da modelli evidence-based se è formato, se rispetta il proprio mandato professionale e se le colloca nel perimetro degli atti tipici.

Serve distinguere tre livelli. Primo: conoscere un modello. Secondo: usare singole tecniche psicologiche coerenti con gli atti tipici dello Psicologo. Terzo: presentare un trattamento strutturato come psicoterapia secondo quel modello.

Solo il terzo livello richiede i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

DBT, ACT, Schema Therapy, EMDR e altri approcci richiedono formazione specifica. Alcuni di questi approcci si sono sviluppati storicamente in cornici psicoterapeutiche, ma le singole tecniche non sono di per sé esclusivamente psicoterapeutiche. Per questo lo Psicologo non formato per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica deve evitare formule come “faccio psicoterapia ACT”, “faccio psicoterapia DBT” o “faccio psicoterapia EMDR”.

Può invece usare formule più corrette: “uso strumenti di derivazione ACT”, “utilizzo tecniche di regolazione emotiva”, “integro strumenti psicologici coerenti con gli atti tipici della professione”.

In sintesi, lo Psicologo può usare strumenti evidence-based se formato; non può presentare come psicoterapia ciò che non può legittimamente esercitare come psicoterapia.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

MUR — Istituti abilitati in psicoterapia

OMS — PTSD: psychological interventions for adults

L’EMDR è una specializzazione riconosciuta dal MUR?

La formula più precisa è questa: l’EMDR non risulta come specializzazione MUR autonoma in psicoterapia. È una formazione/metodo clinico, non un diploma di specializzazione in psicoterapia rilasciato o equipollente ai sensi del sistema MUR.

Il MUR pubblica l’elenco degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. L’EMDR può essere una formazione clinica specifica, ma non sostituisce la specializzazione richiesta per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

In sintesi, l’EMDR può essere una formazione clinica specifica; non è una specializzazione MUR autonoma.

Per approfondire:

MUR — Istituti abilitati in psicoterapia

MUR — Psicoterapia e titoli equipollenti

OMS — PTSD: psychological interventions for adults

Uno Psicologo può definirsi «esperto in…» o «specializzato in…»?

Può definirsi “esperto in…” solo se questa affermazione è vera, documentabile, proporzionata e non ingannevole.

“Esperto in” è una formula descrittiva. Deve corrispondere a formazione, esperienza, casistica, aggiornamento e competenza effettiva.

“Specializzato in” è più delicato, perché può far pensare a un titolo formale di specializzazione. Andrebbe usato soprattutto quando esiste un titolo formale o quando il contesto non genera fraintendimenti.

Sono formule più prudenti: “Psicologo con formazione in…”; “Psicologo che si occupa di…”; “Psicologo con esperienza clinica in…”; “Psicologo con perfezionamento in…”; “Psicologo formato in…”

In sintesi, “Esperto in” può essere usato se documentabile; “specializzato in” va usato con cautela perché può evocare un titolo formale.

Per approfondire:

Codice Deontologico vigente CNOP

MUR — Psicoterapia e titoli equipollenti

I titoli come «psicotraumatologo», «psico-oncologo», «psicosessuologo» sono titoli legali?

No, non sono titoli professionali legali autonomi.

Il titolo professionale è Psicologo. Altri termini possono descrivere un’area di competenza, ma non devono far credere che esista una professione separata, un albo autonomo o una specializzazione legale non prevista.

Sono formule più corrette: “Psicologo con formazione in psicotraumatologia”; “Psicologo con formazione in psico-oncologia”; “Psicologo con formazione in sessuologia clinica”; “Psicologo della sessualità maschile”.

In sintesi, questi termini non sono titoli legali autonomi; possono essere usati solo come descrittori comunicativi, non come titoli professionali ordinistici o legali.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

MUR — Istituti abilitati in psicoterapia

Lo Psicologo può usare l’approccio psicodinamico?

Sì. Lo Psicologo può usare riferimenti psicodinamici se ha formazione adeguata.

Può lavorare su difese, conflitti, attaccamento, relazioni oggettuali, schemi relazionali, storia evolutiva, simbolizzazione, affetti, transfert, controtransfert e funzionamento di personalità.

L’approccio psicodinamico non coincide necessariamente con psicoterapia psicodinamica. Una cosa è usare strumenti concettuali psicodinamici dentro un intervento psicologico. Altra cosa è presentare l’intervento come psicoterapia psicodinamica.

In sintesi, lo Psicologo può usare l’approccio psicodinamico; non deve però dichiarare di svolgere psicoterapia psicodinamica se non possiede i requisiti per esercitare l’attività psicoterapeutica.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

MUR — Istituti abilitati in psicoterapia

Il lavoro con i sogni è riservato alla psicoterapia?

No, in quanto il sogno è materiale psicologico.

Lo Psicologo può lavorare sui sogni come racconto, vissuto emotivo, immagine, memoria, simbolo, metafora, contenuto affettivo o elemento della narrazione personale.

Il sogno può aiutare a comprendere paure, desideri, conflitti, perdite, relazioni, vergogna, rabbia, colpa, identità e trasformazioni personali.

Il lavoro con i sogni non è automaticamente psicoterapia. Diventa psicoterapia se viene collocato dentro un trattamento psicoterapeutico e presentato come tale.

In sintesi, i sogni possono essere oggetto di lavoro psicologico; non sono riservati alla psicoterapia.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

Lo Psicologo può lavorare su transfert e controtransfert?

Sì, con formazione adeguata e prudenza.

Lo Psicologo può riconoscere e gestire le dinamiche relazionali del rapporto professionale, inclusi fenomeni descrivibili come transfert e controtransfert, se formato e competente.

Può osservare idealizzazione, dipendenza, sfiducia, rabbia, paura del giudizio, ricerca di conferma, evitamento, compiacenza, oppositività e altre modalità relazionali che emergono nel rapporto professionale.

Può anche osservare le proprie risposte emotive e usarle come informazione clinica, senza agire impulsivamente e senza spostare il focus sui propri bisogni.

In sintesi, lo Psicologo può lavorare sulle dinamiche transferali e controtransferali se possiede competenza adeguata e se resta nel proprio mandato professionale.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — Diagnosi psicologica e psicopatologica

Lo Psicologo può utilizzare tecniche cognitivo-comportamentali?

Sì, le tecniche cognitivo-comportamentali sono strumenti psicologici utilizzabili dallo Psicologo se formato.

Lo Psicologo può lavorare su pensieri automatici, credenze, evitamenti, esposizione graduale, problem solving, abilità sociali, monitoraggio, attivazione comportamentale, regolazione emotiva e prevenzione delle ricadute.

L’uso di tecniche cognitivo-comportamentali non coincide automaticamente con la dichiarazione di svolgere psicoterapia cognitivo-comportamentale.

In sintesi, lo Psicologo può usare tecniche cognitivo-comportamentali; deve però evitare di presentare l’intervento come psicoterapia cognitivo-comportamentale se non ne ha i requisiti.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

OMS — PTSD: psychological interventions for adults

Lo Psicologo può lavorare sui vissuti corporei e somatici?

Sì, dato che i vissuti corporei sono parte del funzionamento psicologico. Ansia, trauma, stress, vergogna, sessualità, dolore, somatizzazioni, immagine corporea, attivazione fisiologica, tensione, respiro e percezione del corpo possono essere oggetto di lavoro psicologico.

Lo Psicologo può aiutare la persona a riconoscere segnali corporei, emozioni associate, risposte di allarme, evitamenti, paure, significati attribuiti al corpo e modalità di regolazione.

Non deve però invadere l’atto medico. Se sono presenti sintomi fisici, dolore, alterazioni corporee, sospetti organici o condizioni cliniche non valutate, è necessario l’invio medico o la collaborazione sanitaria.

In sintesi, lo Psicologo può lavorare sui vissuti corporei e somatici, purché non sostituisca diagnosi e trattamento medico.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

OMS — Rehabilitation

Lo Psicologo può usare tecniche immaginative, meditative o creative?

Sì. Tecniche immaginative, meditative e creative possono rientrare negli strumenti psicologici.

Lo Psicologo può usare visualizzazioni, esercizi di mindfulness, rilassamento, role playing, scrittura, disegno, immagini, metafore, esercizi attentivi e strumenti espressivi.

Serve però competenza. Queste tecniche possono sembrare semplici, ma in alcuni casi possono attivare emozioni intense, ricordi traumatici, dissociazione, ansia o vissuti corporei difficili, specialmente in presenza di trauma, dissociazione, psicosi o grave disregolazione emotiva.

In sintesi, lo Psicologo può usare tecniche immaginative, meditative e creative, purché siano appropriate, competenti e correttamente inserite nel percorso.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

OMS — PTSD: psychological interventions for adults

Lo Psicologo può usare strumenti narrativi, simbolici, immaginativi come sandplay, metafore, scrittura terapeutica?

Sì. Narrazione, simbolo, immaginazione e creatività sono strumenti psicologici.

Lo Psicologo può usare metafore, scrittura, fiabe, immagini, disegno, oggetti, sabbia, narrazioni autobiografiche e strumenti simbolici per favorire consapevolezza, espressione emotiva, regolazione, rielaborazione e recupero del funzionamento.

La parola “terapeutica” va usata con attenzione, ma non è vietata in assoluto. Anche gli atti tipici dello Psicologo possono avere finalità terapeutica. Ciò che va evitato è far credere che si stia svolgendo psicoterapia.

In sintesi, lo Psicologo può usare strumenti narrativi, simbolici e immaginativi; deve però avere formazione adeguata e comunicare con precisione la natura dell’intervento.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

Lo Psicologo può intervenire nei disturbi alimentari?

Sì. Lo Psicologo può intervenire sul funzionamento psicologico della persona con disturbo alimentare, ma quasi sempre serve attenzione multidisciplinare.

Può occuparsi di valutazione psicologica, immagine corporea, autostima, regolazione emotiva, motivazione al trattamento, sostegno familiare, prevenzione delle ricadute, rapporto con il corpo, vergogna, controllo, impulsività, funzionamento relazionale e aderenza alla cura.

Tuttavia i disturbi alimentari possono comportare rischi medici seri: sottopeso, alterazioni metaboliche, condotte eliminatorie, rischio cardiaco, rischio suicidario e compromissione organica.

Le linee guida NICE NG69 sui disturbi alimentari confermano la necessità di una valutazione clinica ampia e, nei casi indicati, di una presa in carico integrata.

In sintesi, lo Psicologo può intervenire sul funzionamento psicologico della persona con disturbo alimentare; nei casi con rischio medico, sottopeso, condotte eliminatorie o grave compromissione è necessaria una presa in carico integrata.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

NICE NG69 — Eating disorders

Lo Psicologo può intervenire nelle dipendenze da sostanze?

Sì. La formula più prudente è “intervenire nelle dipendenze da sostanze”, più che “trattare dipendenze da sostanze”.

Lo Psicologo può intervenire sul piano psicologico, motivazionale, preventivo, riabilitativo e di sostegno.

Può lavorare su craving, ricadute, vergogna, stigma, motivazione, relazioni familiari, funzionamento sociale, gestione degli stimoli, regolazione emotiva, aderenza ai programmi, reinserimento e prevenzione.

Non può sostituirsi al medico nella gestione dell’astinenza, nella prescrizione farmacologica, nella valutazione tossicologica o nel trattamento medico. Nelle dipendenze da sostanze è spesso essenziale la collaborazione con SerD, medico, psichiatra, comunità, servizi sociali e famiglia.

In sintesi, lo Psicologo può lavorare sulle dipendenze da sostanze; nei casi a rischio deve integrarsi con la rete sanitaria e territoriale.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

OMS — mhGAP guideline

ISS — Linee guida dipendenze

Lo Psicologo può intervenire su dipendenze comportamentali, uso problematico e comportamenti compulsivi come gaming, internet, shopping e comportamento sessuale compulsivo?

Sì. La formula più prudente è “intervenire su dipendenze comportamentali, uso problematico e comportamenti compulsivi”, evitando di chiamare tutto “dipendenza” in senso generico e indifferenziato.

Lo Psicologo può lavorare su consapevolezza, monitoraggio, motivazione al cambiamento, gestione degli stimoli, prevenzione delle ricadute, regolazione emotiva, alternative comportamentali, relazioni familiari e reinserimento sociale.

Nel caso del comportamento sessuale compulsivo serve particolare cautela. Bisogna distinguere disagio soggettivo, conflitto valoriale, compulsività, trauma, ansia, depressione, uso di sostanze e rischio per sé o per altri.

In sintesi, lo Psicologo può intervenire su dipendenze comportamentali, uso problematico e comportamenti compulsivi, se formato e se valuta correttamente comorbilità, rischio e necessità di rete.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

OMS — ICD-11 Gaming disorder

ISS — Gaming

Lo Psicologo può lavorare con gruppi terapeutici?

Sì, ma la formula più precisa è: gruppi psicologici con finalità terapeutica.

Lo Psicologo può condurre gruppi di sostegno, prevenzione, abilitazione-riabilitazione, regolazione emotiva, psicoeducazione, crescita personale, supporto alla genitorialità, lutto, malattia, dipendenze, ansia, competenze sociali o benessere psicologico.

Può usare il termine “terapeutico” se indica una finalità di cura psicologica nel perimetro degli atti tipici.

Se però il gruppo viene presentato come “gruppo di psicoterapia”, allora si entra nell’area dell’attività psicoterapeutica.

In sintesi, lo Psicologo può condurre gruppi psicologici con finalità terapeutica; non deve presentarli come gruppi di psicoterapia se non possiede i requisiti per esercitare psicoterapia.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — Atti tipici e riservati della professione psicologica

Lo Psicologo può lavorare con pazienti psichiatrici?

Sì. Lo Psicologo può lavorare con persone che presentano disturbi psichiatrici, anche gravi, se possiede competenza adeguata e se il setting è appropriato.

Può occuparsi di valutazione psicologica, sostegno, riabilitazione, abilità sociali, funzionamento quotidiano, psicoeducazione, aderenza al trattamento, lavoro familiare, prevenzione delle ricadute e reinserimento.

Con pazienti psichiatrici gravi la presa in carico isolata è spesso inappropriata. Serve collaborazione con psichiatra, medico, servizi territoriali, équipe, famiglia o strutture sanitarie.

In sintesi, lo Psicologo può lavorare con pazienti psichiatrici; nei casi complessi deve farlo con competenza specifica e in rete.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — Diagnosi psicologica e psicopatologica

OMS — mhGAP guideline

Lo Psicologo può fare interventi familiari o di coppia?

Sì, lo Psicologo può lavorare con coppie e famiglie.

Può intervenire su comunicazione, conflitto, genitorialità, separazione, crisi di coppia, sessualità, lutti, malattia, gestione dei figli, relazioni familiari, sostegno alla coppia e riorganizzazione del sistema familiare.

Un intervento familiare o di coppia non è automaticamente psicoterapia. Può essere consulenza psicologica, sostegno, prevenzione, mediazione psicologica, intervento psicoeducativo o lavoro sul funzionamento relazionale.

Diventa psicoterapia se viene configurato e presentato come psicoterapia di coppia o psicoterapia familiare.

In sintesi, lo Psicologo può lavorare con coppie e famiglie; deve però distinguere l’intervento psicologico dalla psicoterapia familiare o di coppia.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

CNOP — Atti tipici e riservati della professione psicologica

Lo Psicologo può lavorare con bambini e adolescenti?

Sì. Lo Psicologo può lavorare con bambini e adolescenti.

Può occuparsi di valutazione, sostegno, prevenzione, abilitazione-riabilitazione, difficoltà scolastiche, difficoltà emotive, problemi comportamentali, relazioni familiari, bullismo, ritiro sociale, identità, ansia, lutto, separazioni, difficoltà evolutive e orientamento.

Con i minori servono competenze specifiche. Occorre considerare consenso dei genitori o tutori, ascolto del minore, tutela della riservatezza, protezione da situazioni di rischio e chiarezza del mandato.

Il Codice Deontologico vigente, art. 31, disciplina le prestazioni professionali rivolte a persone minorenni o interdette.

In sintesi, lo Psicologo può lavorare con minori, ma deve rispettare regole specifiche su consenso, tutela, riservatezza e responsabilità professionale.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

Lo Psicologo può fare interventi domiciliari?

Sì. Lo Psicologo può svolgere interventi domiciliari quando sono appropriati, motivati e compatibili con sicurezza, privacy e qualità dell’intervento.

Il domicilio può essere indicato in caso di disabilità, malattia cronica, oncologia, cure palliative, anziani, neuropsicologia, riabilitazione, difficoltà di mobilità, grave ritiro sociale, interventi familiari o situazioni nelle quali il contesto di vita è clinicamente rilevante.

Il setting domiciliare richiede attenzione: confini professionali, privacy, sicurezza, presenza di terzi nel contesto familiare, consenso, documentazione, gestione delle emergenze e chiarezza sugli obiettivi.

Il luogo dell’intervento non determina da solo la natura della prestazione. Un intervento domiciliare può essere psicologico, riabilitativo, di sostegno o preventivo senza essere psicoterapia.

In sintesi, lo Psicologo può fare interventi domiciliari se il setting è appropriato, sicuro e coerente con gli obiettivi clinici.

Per approfondire:

Legge 56/1989

Codice Deontologico vigente CNOP

OMS — Rehabilitation