Dire che solo lo “psicoterapeuta” possa lavorare con l’inconscio non trova base nella legge. La normativa italiana non riserva l’“inconscio” a una figura professionale. La Legge 56/1989 distingue invece tra la professione di psicologo, definita dall’articolo 1, e l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, disciplinato dall’articolo 3. L’articolo 1 include prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico; l’articolo 3 richiede una specifica formazione post laurea per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Il confine giuridico, quindi, non passa tra conscio e inconscio. Passa tra tipi di atti professionali e loro corretta qualificazione.

Da questo punto di vista, l’inconscio non è un oggetto normativo. È un costrutto psicologico. La legge non dice che i processi non consapevoli appartengano solo allo “psicoterapeuta”, né afferma che ogni lavoro su ciò che non è immediatamente consapevole coincida automaticamente con psicoterapia. La riserva legale riguarda la prestazione qualificata come attività psicoterapeutica, non il tema o il contenuto psicologico su cui si lavora.

Che cosa significa “inconscio”

Per portare il ragionamento a un livello davvero robusto, occorre chiarire che “inconscio” non ha un solo significato. In psicologia, il termine può indicare processi mentali che avvengono senza consapevolezza esplicita o che restano fuori dal controllo cosciente immediato. Questa accezione generale è già sufficiente a mostrare che l’inconscio non appartiene a una sola scuola, ma attraversa più modelli teorici e più ambiti di ricerca.

In una prospettiva cognitiva, l’inconscio riguarda soprattutto processi automatici, impliciti e non ordinariamente riportabili: schemi, bias, apprendimenti non immediatamente verbalizzabili, memoria implicita, memoria procedurale, automatismi attentivi e comportamentali. In questa cornice, lavorare con l’inconscio significa spesso lavorare con ciò che orienta il comportamento e l’esperienza della persona anche quando non è ancora pienamente formulato a livello consapevole.

In una prospettiva psicodinamica, invece, l’inconscio richiama conflitti, difese, contenuti rimossi, fantasie, desideri, paure, significati simbolici e rappresentazioni relazionali che continuano ad agire fuori dalla consapevolezza immediata. Anche qui, però, si resta sul terreno dei modelli psicologici e clinici, non su quello delle riserve giuridiche. Il fatto che un orientamento attribuisca all’inconscio una funzione centrale non trasforma l’inconscio in una proprietà legale di chi esercita attività psicoterapeutica.

Esistono poi espressioni come inconscio inferiore, medio e superiore. Queste formule non appartengono al lessico normativo e non descrivono una classificazione universale di tutta la psicologia. Sono usate soprattutto nella psicosintesi. In quel modello, l’inconscio inferiore viene associato a impulsi, paure, complessi e materiale più grezzo o doloroso; l’inconscio medio a contenuti più vicini alla soglia della coscienza; l’inconscio superiore, o superconscio, a intuizione, creatività, valori, altruismo e potenzialità evolutive. Sono dunque categorie teoriche specifiche, non confini legali.

Che cosa consente la legge allo Psicologo

Una volta chiarito che l’inconscio è un costrutto psicologico e non una categoria riservata, il punto diventa lineare. Se l’articolo 1 della Legge 56/1989 attribuisce allo Psicologo strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, allora il lavoro professionale può riguardare anche processi impliciti, automatici, difensivi, emotivi e simbolici che incidono sul funzionamento della persona. Dire il contrario significherebbe restringere artificialmente l’ambito della psicologia rispetto a ciò che la legge le attribuisce. Questa è un’inferenza coerente con il testo normativo.

Per questo si può dire, con precisione, che lo Psicologo può lavorare con l’inconscio. Può lavorare con ciò che non è pienamente consapevole ma condiziona pensieri, emozioni, relazioni, sintomi, scelte e condotte. Può aiutare a riconoscere schemi impliciti, automatismi disfunzionali, ripetizioni relazionali, memorie procedurali, difese ricorrenti e significati emotivi che la persona non riesce ancora a formulare con chiarezza. Tutto questo può rientrare negli atti tipici dell’articolo 1, purché l’intervento sia svolto entro i limiti di competenza e senza qualificare impropriamente la prestazione come psicoterapia.

Si può dire anche che lo Psicologo può lavorare sull’inconscio, se questa formula viene intesa correttamente. Non nel senso di intervenire su una misteriosa zona “riservata”, ma nel senso di lavorare professionalmente su processi non consapevoli che partecipano al disagio o alla disfunzione. Portare alla luce uno schema implicito, ridurre la forza di un automatismo maladattivo, rendere pensabile una difesa rigida, favorire la comprensione di una ripetizione relazionale: tutto questo è lavoro psicologico quando resta nel perimetro della professione definito dalla legge.

Che cosa dice la deontologia

Il Codice Deontologico vigente rafforza questa lettura e, al tempo stesso, la disciplina in modo rigoroso. L’articolo 3 afferma che la psicologa e lo psicologo hanno il dovere di accrescere le conoscenze sul comportamento umano e di utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. Lo stesso articolo aggiunge che operano per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Questo passaggio è decisivo: se il compito professionale è accrescere comprensione e consapevolezza, allora il lavoro può riguardare anche ciò che, inizialmente, non è ancora consapevole.

Lo stesso articolo 3, però, pone anche un limite etico preciso: la psicologa e lo psicologo devono evitare l’uso inappropriato della propria influenza e non devono utilizzare indebitamente la fiducia o eventuali situazioni di dipendenza. Questo significa che lo Psicologo può usare conoscenze e strumenti che tengono conto dei processi inconsci, ma non può mai usare l’inconscio come pretesto per esercitare un potere opaco, suggestivo o manipolatorio sulla persona. L’inconscio può essere un’area di comprensione e di intervento professionale, non uno spazio di abuso dell’influenza.

A questo si aggiungono altri due cardini deontologici. L’articolo 5 impone preparazione e aggiornamento adeguati, uso di strumenti per i quali esista specifica competenza e impiego di metodologie di cui si sappiano indicare fonti e riferimenti scientifici. L’articolo 8 richiede che il titolo professionale sia usato solo per attività pertinenti e richiama il contrasto all’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 56/1989. Infine, l’articolo 24 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza consenso libero e informato e che la persona deve ricevere informazioni complete su finalità, modalità, benefici, rischi e alternative. Questo rende il lavoro sui processi inconsci possibile, ma solo dentro una cornice di competenza, correttezza, chiarezza e consenso informato reale.

Lo Psicologo può “curare l’inconscio”?

Qui serve la formulazione più precisa. In linguaggio divulgativo, si può capire la frase “lo Psicologo può curare l’inconscio”. In linguaggio tecnico, però, è meglio dire che lo Psicologo può curare la persona lavorando anche sui processi inconsci o non consapevoli che contribuiscono alla sofferenza, ai sintomi e alla compromissione del funzionamento. L’inconscio non è un organo separato. È una dimensione del funzionamento mentale. Per questo la formula più forte e più difendibile non è “cura un oggetto chiamato inconscio”, ma “cura la persona intervenendo anche su ciò che, nei processi inconsci, alimenta il problema psicologico”.

Questa precisazione porta l’articolo a un livello più alto di solidità, perché evita semplificazioni che potrebbero essere attaccate sul piano tecnico senza rinunciare alla tesi centrale. La tesi, infatti, resta pienamente in piedi: non esiste una riserva legale dell’inconscio in favore dello “psicoterapeuta”. Esiste invece un dovere di corretto inquadramento dell’atto professionale, di adeguata competenza e di leale informazione verso la persona.

Dove sta il limite giuridico vero

Il limite reale non sta nell’inconscio. Sta nella qualificazione dell’atto professionale. Se la prestazione viene presentata come attività psicoterapeutica, allora entra in gioco l’articolo 3 della Legge 56/1989 e serve la specifica formazione prevista dalla norma. Se invece lo Psicologo interviene entro il perimetro dell’articolo 1, con metodi fondati, competenza adeguata, consenso informato e rispetto del Codice Deontologico, il fatto che lavori su processi inconsci non crea, di per sé, alcuna violazione. Restano naturalmente esclusi gli atti di competenza esclusiva medica e resta vietato l’uso ingannevole del titolo professionale.

Conclusione

La formulazione più solida è questa: lo Psicologo può lavorare con l’inconscio e sull’inconscio anche se non è “psicoterapeuta”, perché l’inconscio non è una categoria giuridica riservata ma un costrutto psicologico usato da modelli diversi. La legge non attribuisce l’inconscio in esclusiva a nessuno. Distingue invece tra atti tipici dello Psicologo e attività psicoterapeutica. Il Codice Deontologico, a sua volta, consente allo Psicologo di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere benessere, comprensione di sé e maggiore consapevolezza, ma gli impone di farlo con competenza, senza abuso di influenza, senza improprietà nell’uso del titolo e con consenso informato pieno. Per questo la formula più precisa, più pulita e più difendibile è la seguente: lo Psicologo può lavorare con l’inconscio, può lavorare sull’inconscio, può usare modelli e strumenti che tengono conto dei processi inconsci e può curare la persona intervenendo anche su ciò che, nei processi inconsci, contribuisce a sofferenza, sintomi e disfunzioni.

Enrico Rizzo, Psicologo della Sessualità Maschile, Sessuologo Clinico (Palermo)

Fonti

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  • Enrico Rizzo

    Enrico Rizzo è Psicologo della sessualità maschile e Presidente di MetaPsi Aps. Riceve in studio a Palermo e online.

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