Una ricerca universitaria sul benessere psicologico dovrebbe selezionare le competenze più pertinenti alle attività da svolgere. Per questo MetaPsi APS ha ritenuto necessario intervenire sul bando DR 2005/2026 dell’Università degli Studi di Foggia, pubblicato il 5 ottobre 2026, relativo al progetto «Le due sfide per il Benessere Psico-Sociale nella Città Universitaria di Foggia».
La procedura riguarda una borsa di studio e ricerca post lauream della durata di sette mesi, con un costo complessivo di 5.000 euro lordi, comprensivo degli oneri indicati nell’avviso. Le candidature scadono il 15 ottobre 2026 alle ore 23:59.
Il colloquio previsto dalla selezione è dedicato alle metodologie e alle strategie per promuovere il benessere psicologico degli studenti fuori sede che abitano nelle residenze universitarie della città.
L’obiettivo della ricerca è rilevante. La criticità riguarda invece la scelta di subordinare la partecipazione al possesso di una particolare specializzazione, senza che il testo del bando renda sufficientemente chiara la sua necessità rispetto alle attività descritte.
Un titolo che decide chi può partecipare
L’articolo 2 richiede la laurea in Psicologia, l’iscrizione all’Albo degli Psicologi e un «Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia e/o in Psicologia Clinica», richiamando anche la «relativa abilitazione all’esercizio della psicoterapia». È inoltre richiesta un’ipotesi di progetto di ricerca-intervento pertinente.
La specializzazione non costituisce un titolo aggiuntivo da valutare: è una condizione preliminare di ammissione.
Ne consegue che uno Psicologo iscritto all’Albo, pur avendo maturato esperienze pertinenti nel sostegno psicologico, nel counseling rivolto agli studenti o nella ricerca sul benessere, non può essere ammesso se non possiede quel requisito.
Non sosteniamo che un’Università debba ammettere qualsiasi Psicologo a qualsiasi attività. L’Ateneo può individuare requisiti ulteriori quando essi siano coerenti con il progetto.
Proprio per questo, però, è ragionevole chiedere che il collegamento fra competenze richieste e prestazioni effettive sia esplicito e verificabile.
Quali attività previste dal progetto rendono indispensabile la specializzazione quadriennale richiesta dall’articolo 2?
È questa la domanda alla quale MetaPsi APS chiede una risposta.
L’articolo 6 rende la questione ancora più evidente
I criteri di valutazione descrivono un profilo professionale che merita particolare attenzione.
Dei 15 punti previsti per i titoli, fino a 10 sono riservati alle esperienze pertinenti in servizi di counseling e/o supporto all’apprendimento rivolti a studenti universitari o delle istituzioni AFAM: cinque punti per ciascuna esperienza, fino a due esperienze valutabili.
Alle altre categorie di titoli sono attribuibili complessivamente non più di cinque punti.
Per accedere al colloquio servono almeno 10/15 nella valutazione dei titoli e 12/20 nel progetto di ricerca-intervento.
Ciò significa che, per raggiungere la soglia prevista sui titoli, una parte del punteggio deve necessariamente provenire dalle esperienze di counseling o supporto all’apprendimento.
Il colloquio, a sua volta, verifica metodi e strategie per la promozione del benessere psicologico degli studenti fuori sede.
Il bando valorizza dunque in modo decisivo esperienze che, per la loro sola denominazione, non possono essere considerate necessariamente attività psicoterapeutiche.
Eppure non identifica con pari precisione le eventuali prestazioni psicoterapeutiche che renderebbero indispensabile la specializzazione richiesta come requisito di accesso.
Questo dato non dimostra che tali prestazioni siano assenti dal progetto: potrebbero essere dettagliate in documenti ulteriori, non riprodotti nell’avviso.
Rende però necessario conoscere le attività effettive e le motivazioni della scelta prima di considerare giustificata l’esclusione degli Psicologi privi della specializzazione.
La professione di Psicologo non coincide con la sola attività psicoterapeutica
La distinzione è presente nella Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
L’articolo 1 comprende nella professione di Psicologo, tra le altre, le attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno, sperimentazione e ricerca in ambito psicologico.
L’articolo 3 disciplina invece la formazione specifica necessaria per esercitare l’attività psicoterapeutica.
Sono disposizioni da leggere insieme, non da contrapporre.
Quando un progetto prevede attività psicoterapeutiche, è necessario rispettare i requisiti stabiliti per il loro esercizio.
Quando prevede ricerca, sostegno o promozione del benessere psicologico, non si può presumere, dalla sola materia trattata, che ogni attività richieda la stessa formazione specialistica.
Non si tratta di stabilire quale percorso formativo abbia maggiore valore, né di contrapporre Psicologi con qualificazioni differenti.
La questione riguarda quale preparazione sia effettivamente necessaria per svolgere quel lavoro e per quale ragione il titolo specialistico sia richiesto come condizione di accesso, anziché essere eventualmente valorizzato nella valutazione comparativa.
Anche la formulazione dell’articolo 2 richiede precisione: quali diplomi in Psicoterapia e/o Psicologia Clinica sono effettivamente ammessi e quale significato assume, per ciascuno, il riferimento alla «relativa abilitazione all’esercizio della psicoterapia»?
Un requisito che determina l’esclusione dalla selezione dovrebbe essere formulato senza incertezze applicative.
MetaPsi APS ha inviato due PEC all’Università di Foggia e all’Ordine degli Psicologi della Puglia
Per sottoporre formalmente la questione alle istituzioni competenti, MetaPsi APS ha inviato due distinte comunicazioni tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
La prima comunicazione è stata indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, con l’Ordine degli Psicologi della Puglia per conoscenza.
Con questa istanza MetaPsi APS ha chiesto all’Ateneo di chiarire quali attività siano concretamente previste dal progetto, se fra esse figurino prestazioni psicoterapeutiche e quali ragioni tecnico-scientifiche giustifichino la specializzazione quadriennale come requisito obbligatorio di ammissione.
L’Associazione ha inoltre richiesto chiarimenti sui titoli specialistici ammessi e la possibilità di consultare la documentazione relativa al programma operativo e alle competenze richieste.
Qualora la specializzazione non risultasse indispensabile rispetto alle attività effettivamente previste, MetaPsi APS ha chiesto di valutare una rettifica dell’articolo 2, accompagnata da un adeguamento dei termini di partecipazione che consenta anche agli Psicologi inizialmente esclusi di presentare domanda.
La seconda PEC è stata indirizzata al Presidente e al Consiglio dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, con l’Università di Foggia per conoscenza.
In questo caso MetaPsi APS ha chiesto all’Ordine una valutazione tecnico-professionale sulla coerenza tra i requisiti di ammissione, le attività previste dal progetto e le competenze riconosciute alla professione di Psicologo dalla Legge 56/1989.
L’Associazione ha inoltre sollecitato l’Ordine a considerare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, un’interlocuzione istituzionale con l’Ateneo e, qualora ne ricorrano i presupposti, a chiedere il riesame del requisito specialistico.
Le due iniziative sono distinte ma complementari: all’Università è stato chiesto di chiarire e riesaminare il proprio bando; all’Ordine professionale è stato chiesto di valutare la questione e di intervenire istituzionalmente, ove lo ritenga opportuno.
La richiesta di MetaPsi riguarda il riconoscimento delle competenze professionali
La contestazione non costituisce una dichiarazione di illegittimità già accertata.
Un giudizio giuridico definitivo richiederebbe l’esame del progetto integrale, degli atti istruttori e delle ragioni poste dall’Università a fondamento della scelta.
La richiesta di MetaPsi APS riguarda invece un principio che dovrebbe orientare ogni procedura di selezione: la necessità di individuare requisiti coerenti con le attività concretamente affidate ai professionisti.
Non si vuole sminuire il valore della formazione specialistica, né negare che esistano attività per le quali essa sia necessaria.
Si vuole evitare che la specializzazione venga considerata automaticamente indispensabile anche per attività che possono rientrare nelle competenze professionali dello Psicologo.
La questione non riguarda soltanto le opportunità di partecipazione a un bando universitario. Riguarda il modo in cui le istituzioni rappresentano la Psicologia, riconoscono le competenze professionali e definiscono i criteri di accesso agli interventi rivolti alla popolazione.
Le Università hanno una responsabilità particolare, perché contribuiscono alla formazione dei professionisti e alla costruzione della conoscenza scientifica.
La precisione dei requisiti non è dunque una questione riservata ai candidati esclusi: riguarda anche la qualità della ricerca, la tutela degli studenti e il corretto riconoscimento dell’ambito professionale dello Psicologo.
La scadenza ravvicinata del 15 ottobre 2026 rende particolarmente importante un chiarimento tempestivo da parte dell’Ateneo e una valutazione dell’Ordine professionale territorialmente competente.
MetaPsi APS auspica che entrambe le istituzioni affrontino la questione nel merito, attraverso un confronto fondato sulle disposizioni normative, sulla documentazione progettuale e sulle competenze effettivamente necessarie.
La formazione specifica per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica ha il proprio valore e il proprio ambito di applicazione. Ma la professione di Psicologo comprende attività e competenze che non possono essere ricondotte indistintamente alla psicoterapia.
È su questa distinzione, prevista dall’ordinamento professionale, che MetaPsi APS richiama l’attenzione delle istituzioni.
Prima si individuano le attività e le competenze necessarie. Poi si stabiliscono i requisiti di accesso. Non il contrario.
Documenti di riferimento
- Università degli Studi di Foggia, bando DR 2005/2026 del 5 ottobre 2026, articoli 2 e 6.
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56, articoli 1 e 3.
- Istanza MetaPsi APS indirizzata all’Università degli Studi di Foggia.
- Segnalazione MetaPsi APS indirizzata all’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia.
