C’è un presupposto che, nel linguaggio professionale, compare spesso senza essere dichiarato apertamente: l’idea che lo Psicologo, per essere davvero completo, davvero clinico o davvero “arrivato”, debba prima o poi diventare “psicoterapeuta”. È proprio questo il punto da chiarire. Non perché la psicoterapia debba essere svalutata, ma perché non dovrebbe essere trasformata nella normalità implicita dell’intera professione psicologica. Quando questo accade, una formazione specifica smette di essere una possibilità tra le altre e viene trattata come misura generale del valore professionale.
Per capire bene il problema, bisogna prima chiarire che cosa si intenda per normalità. In senso generale, la Treccani definisce la normalità come il carattere o la condizione di ciò che è o si ritiene normale, cioè regolare, consueto, ordinario. Ma in un discorso come questo il termine non va inteso in senso statistico, come se il punto fosse contare quanti colleghi scelgano una certa formazione. Qui “normalità” va intesa soprattutto in senso normativo e culturale: come ciò che viene assunto, spesso senza dirlo, come standard implicito, come esito atteso, come parametro con cui valutare gli altri.
È proprio in questo senso che si può dire che “psicoterapeuta” non dovrebbe essere la normalità. Non perché la psicoterapia non abbia dignità, importanza o utilità per molti colleghi, ma perché non dovrebbe essere elevata a standard generale della professione psicologica. Se lo si fa, si introduce una gerarchia implicita: da una parte il professionista percepito come pieno, completo, autenticamente terapeutico; dall’altra lo Psicologo che viene letto, più o meno esplicitamente, come meno compiuto. Questa non è una semplice descrizione della realtà. È una sua interpretazione selettiva. La lettura che segue è quindi un’inferenza culturale e professionale fondata sulla distinzione normativa tra professione di Psicologo e attività psicoterapeutica.
La legge 56/1989, all’articolo 1, definisce la professione di Psicologo in modo ampio: uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, oltre a sperimentazione, ricerca e didattica. L’articolo 2 collega l’esercizio della professione all’abilitazione in psicologia e all’iscrizione all’albo degli psicologi. Questo è il nucleo ordinario della professione sul piano giuridico. Inoltre, l’ordinamento oggi ricomprende espressamente la professione di psicologo tra le professioni sanitarie.
L’attività psicoterapeutica, invece, è disciplinata separatamente dall’articolo 3 della stessa legge, che ne subordina l’esercizio a una specifica formazione professionale successiva alla laurea. Da questo dato discende una conseguenza importante: la legge distingue il perimetro della professione di Psicologo da una specifica attività ulteriore per la quale è richiesta una formazione aggiuntiva. La conclusione secondo cui tale attività non costituisce la “normalità giuridica” dell’intera professione è un’inferenza coerente con la struttura della legge, non una frase letteralmente enunciata dal legislatore.
Questo significa che lo Psicologo non è una figura in attesa di completamento. È già la figura professionale definita dalla legge. La psicoterapia può rappresentare per molti una scelta seria, specialistica e pienamente legittima, ma non per questo deve diventare il parametro implicito con cui misurare tutti gli altri. Quando invece si comincia a parlare come se quello fosse il destino naturale della professione, si aggiunge alla legge una gerarchia culturale che la legge, da sola, non impone. Anche questa è una conclusione interpretativa, ma poggia sulla netta distinzione normativa tra articoli 1, 2 e 3 della legge 56/1989.
Qui entra in gioco il tema dei presupposti. La Treccani ricorda che uno dei principali tipi di implicito studiati dalla pragmatica del linguaggio è la presupposizione, cioè ciò che un enunciato tratta come già dato, già condiviso, già vero. Quando si formula o si lascia intendere che il percorso “normale” dello Psicologo sia diventare “psicoterapeuta”, si introduce proprio questo tipo di implicito. Non si argomenta apertamente una gerarchia: la si fa entrare nel discorso come se fosse già acquisita.
Il problema è che un simile presupposto può diventare anche pregiudizievole. La Treccani definisce il pregiudizio, in senso generale, come un giudizio anticipato rispetto alla valutazione dei fatti, oppure come un atteggiamento ostile o sfavorevole caratterizzato da superficialità, indebita generalizzazione e rigidità. Applicato a questo contesto, il rischio è evidente: lo Psicologo che non abbia seguito una scuola di specializzazione in psicoterapia può essere letto non per ciò che la legge gli attribuisce, non per la competenza che possiede, non per il contesto in cui opera, ma per ciò che presumibilmente gli mancherebbe. Ed è proprio questo il tratto pregiudizievole del presupposto.
È qui che si riconosce lo psicoterapeuticocentrismo. Non nella semplice esistenza della psicoterapia, e nemmeno nel diritto dei colleghi di scegliere quella formazione, ma nella tendenza a farla diventare il centro simbolico dell’intera professione. Quando questo avviene, il linguaggio professionale comincia a spostarsi. Le domande sul merito diventano domande identitarie. Invece di chiedere quale sia il fondamento normativo, deontologico o scientifico di una certa pratica, si chiede perché qualcuno non abbia seguito proprio quel percorso. Così il confronto si sposta dalla pertinenza di metodi, strumenti e competenze alla conformità a uno standard implicito. Questa è una lettura interpretativa e culturale del fenomeno, non una qualificazione normativa.
Anche il Codice Deontologico – testo vigente (CNOP) rende questa scorciatoia poco difendibile sul piano professionale. Il testo vigente è vincolante per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Inoltre, richiede allo Psicologo di mantenere un adeguato livello di preparazione e aggiornamento, di riconoscere i limiti della propria competenza, di usare solo strumenti teorico-pratici per i quali abbia acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione, di impiegare metodologie di cui sia in grado di indicare fonti e riferimenti scientifici, di salvaguardare la propria autonomia nella scelta di metodi, tecniche e strumenti e di valutare attentamente validità, attendibilità e limiti delle informazioni e delle fonti su cui basa le proprie conclusioni.
Lo stesso Codice stabilisce anche che lo Psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza e ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Questo non elimina il confronto critico, ma impone che esso sia costruito con rigore, prudenza e pertinenza. In altre parole, se il tema è la competenza o la correttezza dell’uso di un metodo, il confronto dovrebbe stare su quel terreno. Spostarlo automaticamente sul fatto che il collega non sarebbe “psicoterapeuta” significa introdurre una cornice identitaria che, sul piano deontologico, è almeno discutibile. L’ultima frase è una valutazione interpretativa coerente con i principi appena richiamati.
Per questo la formulazione più corretta è semplice: “psicoterapeuta” non dovrebbe essere considerato la normalità giuridica né lo standard implicito della professione psicologica. La normalità professionale e giuridica è lo Psicologo iscritto all’Albo. La psicoterapia è una specifica attività per la quale la legge richiede una formazione ulteriore. Trasformare questa possibilità in criterio generale di completezza professionale significa introdurre una gerarchia culturale che può produrre effetti pregiudizievoli e che, sul piano del linguaggio, rientra pienamente nella logica dello psicoterapeuticocentrismo. La parte finale del periodo esprime una conclusione argomentativa.
Dire questo non significa essere contro la psicoterapia. Significa essere contro la sua trasformazione in norma implicita per tutti. Significa difendere una lettura più precisa della legge, più rispettosa del Codice Deontologico e più attenta al modo in cui i presupposti orientano il discorso professionale. Una professione matura non ha bisogno di ridurre se stessa a un’unica traiettoria per riconoscere il valore delle proprie articolazioni. Ha bisogno, piuttosto, di distinguere tra ciò che la legge prevede, ciò che la competenza richiede e ciò che una cultura professionale tende a dare per scontato. Questa chiusa è una sintesi argomentativa basata sulle fonti richiamate sopra.
Fonti:
Normattiva – Legge 56/1989, articoli 1, 2 e 3.
CNOP – Codice Deontologico, testo vigente.
Treccani – Normalità.
Treccani – L’implicito: forme e funzioni.
Treccani – Pregiudizio.

